{"id":1213,"date":"2021-02-07T20:04:43","date_gmt":"2021-02-07T20:04:43","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1213"},"modified":"2021-02-22T14:53:04","modified_gmt":"2021-02-22T14:53:04","slug":"la-carenza-di-interesse-ad-agire-ex-articolo-100-del-codice-di-procedura-civile-comporta-il-rigetto-di-domanda-attorea-lassenza-di-pregiudizio-alle-ragioni-del-terzo-cred","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1213","title":{"rendered":"La carenza di interesse ad agire comporta il rigetto di domanda attorea. L\u2019assenza di pregiudizio alle ragioni del terzo creditore comporta il rigetto della domanda di nullit\u00e0 del contratto per simulazione"},"content":{"rendered":"<p>In una controversia proposta al fine di ottenere la declaratoria di nullit\u00e0 per simulazione di un contratto di cessione di credito, il Tribunale di Taranto \u2013 Seconda Sezione Civile \u2013 ha rigettato la domanda attrice per sopravvenuta carenza di interesse ad agire <em>ex <\/em>articolo 100 del Codice di Procedura Civile, essendo state annullate dalla Corte di Cassazione le sentenze in esecuzione delle quali gli attori sostenevano di essere creditori del simulato alienante.<\/p>\n<p>La vicenda processuale, infatti, era sorta con la proposizione di un atto di citazione mediante il quale gli attori, sostenendo di essere creditori del soggetto che aveva ceduto a terzi un proprio credito, avevano richiesto la declaratoria di nullit\u00e0 per simulazione dell\u2019atto di disposizione patrimoniale, in quanto tale atto avrebbe pregiudicato le loro ragioni e la riscossione del loro credito.<\/p>\n<p>Nel corso del processo intervenne la sentenza della Corte di Cassazione che, avendo annullato le sentenze in esecuzione delle quali gli attori sostenevano di essere creditori del simulato alienante, comport\u00f2 la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e la reiezione della domanda.<\/p>\n<p>Afferm\u00f2 infatti il Tribunale che, <em>\u201cqualora l\u2019azione di simulazione venga proposta da un terzo, lo stesso ha interesse ad agire solo se la propria situazione giuridica venga pregiudicata dagli effetti del negozio simulato\u201d<\/em> (<strong>Cassazione Civile, Sezione VI-3, 14 novembre 2018, n\u00b0 29271<\/strong>), e che, <em>\u201cessendo l\u2019interesse ad agire una condizione dell\u2019azione, esso deve permanere per tutta la durata del giudizio, sicch\u00e8 \u2013 ove sia venuto meno alla data della decisione \u2013 ci\u00f2 comporta un rigetto nel merito della domanda a prescindere se la stessa fosse, in origine, fondata o meno\u201d <\/em>(<strong>Cassazione Civile, Sezione VI-3, 30 giugno 2020, n\u00b0 12975<\/strong>).<\/p>\n<p>In realt\u00e0, se anche non fosse intervenuto nel corso del processo l\u2019annullamento dei titoli in virt\u00f9 dei quali gli attori sostenevano di essere creditori del simulato alienante, la domanda di nullit\u00e0 contrattuale per simulazione avrebbe dovuto comunque essere rigettata perch\u00e9 infondata nel merito.<\/p>\n<p>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, ai fini della esperibilit\u00e0 dell\u2019azione di simulazione da parte del creditore del simulato alienante non \u00e8 sufficiente il semplice fatto di esserne creditore, ma \u00e8 altres\u00ec necessaria la sussistenza di un pregiudizio per il creditore stesso ricollegabile all\u2019atto che si reputi simulato.<\/p>\n<p>Detto pregiudizio sussiste unicamente se \u2013 per effetto del negozio giuridico che si assuma essere simulato \u2013 si verifichi una significativa riduzione quantitativa ovvero una apprezzabile variazione qualitativa nel patrimonio del debitore, che siano tali da rendere l\u2019adempimento e la prospettiva di riscossione coattiva \u2013 in rapporto all\u2019ammontare del credito \u2013 pi\u00f9 incerti, pi\u00f9 difficili e pi\u00f9 onerosi (<strong>Cassazione Civile, Sezione III, 12 dicembre 2014, n\u00b0 26151;Cassazione Civile, Sezione II, 18 febbraio 1991, n\u00b0 1690<\/strong>).<\/p>\n<p>Occorre, pertanto, che l\u2019atto che si sostiene essere affetto da simulazione, e del quale si chiede la declaratoria di nullit\u00e0 e di inefficacia, abbia una tale rilevanza nel patrimonio dell\u2019obbligato \u2013 per averlo sensibilmente impoverito e\/o depauperato \u2013 da comportare una maggiore difficolt\u00e0 per il creditore di soddisfazione del proprio diritto, sino ad eliderlo o menomarlo significativamente (<strong>Tribunale di Napoli, Sezione II, 24 marzo 2016, n\u00b0 3832;Tribunale di Teramo, 1\u00b0 febbraio 2010, n\u00b0 33<\/strong>).<\/p>\n<p>Conseguentemente, la domanda diretta all\u2019accertamento della simulazione di un atto dovr\u00e0 essere respinta quando risulti che il patrimonio residuo dell\u2019obbligato sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (<strong>Cassazione Civile, Sezione III, 9 febbraio 2012, n\u00b01896; Cassazione Civile, Sezione III, 18 marzo 2005, n\u00b0 5972<\/strong>).<\/p>\n<p>Avendo il simulato alienante documentato la cospicua consistenza del proprio patrimonio residuo (al netto dell\u2019atto dispositivo del quale era stata richiesta la declaratoria di nullit\u00e0 ed inefficacia per simulazione), la domanda proposta dagli attori non avrebbe comunque potuto avere sorte diversa che la reiezione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em><strong>Dott. Alessandro Lovelli<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In una controversia proposta al fine di ottenere la declaratoria [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1208,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[10,9,11,8],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1213"}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1213"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1213\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1223,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1213\/revisions\/1223"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1208"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}