{"id":1225,"date":"2021-02-21T22:05:42","date_gmt":"2021-02-21T22:05:42","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1225"},"modified":"2021-02-23T09:02:13","modified_gmt":"2021-02-23T09:02:13","slug":"il-praticante-avvocato-non-e-legittimato-ad-esercitare-il-patrocinio-davanti-al-tribunale-in-grado-di-appello","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1225","title":{"rendered":"Il praticante avvocato non \u00e8 legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al Tribunale in grado di appello"},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione \u2013 Sez. II civile \u2013 con la sentenza n. 3676 del 12 febbraio scorso ha sancito il principio in base al quale il praticante avvocato non pu\u00f2 proporre appello dinanzi al Tribunale.<\/p>\n<p>La vicenda processuale nasce da un ricorso depositato al Giudice di Pace di Viterbo con cui l\u2019attore proponeva opposizione avverso un verbale di violazione al C.d.S., con il quale gli veniva contestato il superamento del limite di velocit\u00e0, invocandone l\u2019annullamento. Si costituiva in giudizio il Comune resistente, il quale chiedeva il rigetto della domanda.<\/p>\n<p>Il Giudice di Pace \u2013 con la sentenza n. 675\/2012 \u2013 aveva accolto l\u2019opposizione, disponendo al tempo stesso la compensazione delle spese del grado di giudizio. A questo punto, l\u2019automobilista proponeva appello al Tribunale di Viterbo, eccependo la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese; si costituiva, cos\u00ec, in secondo grado il Comune, proponendo a sua volta appello incidentale che veniva accolto dal Giudice di seconde cure.<\/p>\n<p>Contro quest\u2019ultima decisione \u00e8 stato proposto ricorso in Cassazione, con cui il ricorrente contesta lo <em>ius postulandi <\/em>in capo al difensore nominato dall\u2019Ente locale, affidandosi a due motivi: con il primo motivo si lamenta la violazione dell\u2019art. 7 della L. n. 479\/1999 e l\u2019art. 8 del R.D.L. n. 1578\/1933 in relazione all\u2019art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perch\u00e9 il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile l\u2019appello incidentale proposto dal Comune nonostante difettasse lo <em>ius postulandi <\/em>in capo al difensore incaricato dall\u2019Ente; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82, 99 e 112 c.p.c., in quanto il Giudice di merito avrebbe accolto una domanda non proposta dalla parte, a cagione dell\u2019inesistenza giuridica del gravame incidentale proposto dal praticante avvocato.<\/p>\n<p>Per la Suprema Corte il ricorso \u00e8 fondato. Per i Giudici di legittimit\u00e0, infatti, \u201c<em>non \u00e8 legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello<strong>\u00a0<\/strong>che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poich\u00e9 tali cause non sono ricomprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 7 della L. n. 479 del 1999, norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale \u00e8 subordinato al superamento dell&#8217;esame di Stato e all&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione<\/em>\u201d (<strong>Cass., Sez. II, n. 3917\/2016<\/strong>).<\/p>\n<p>Inoltre, a seguito dell\u2019entrata in vigore della L. n. 247\/2012, il cui art. 41, co. 12, ammette il patrocinio del praticante in sostituzione e sotto la responsabilit\u00e0 del \u201c<em>dominus<\/em>\u201d, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui \u201c<em>il praticante avvocato non \u00e8 legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell\u2019entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all\u2019art. 41, comma 12, ne ammette l\u2019attivit\u00e0 difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilit\u00e0 del \u201cdominus\u201d avvocato<\/em>\u201d (<strong>Cass. Sez. III, Ordinanza n. 7754\/2020<\/strong>).<\/p>\n<p>Concludono i giudici di legittimit\u00e0 affermando che il Tribunale di Viterbo ha, pertanto, errato nel \u201c<em>non rilevare l&#8217;inammissibilit\u00e0 del gravame incidentale\u00a0proposto dal praticante avvocato per conto dell&#8217;ente locale, poich\u00e9 questi, al momento della proposizione del predetto gravame, non aveva ancora conseguito l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La sentenza impugnata \u00e8 stata, pertanto, cassata e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo anche per le spese relative al giudizio di legittimit\u00e0, in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che il Giudice di rinvio dovr\u00e0 esaminare soltanto l\u2019impugnazione principale proposta inizialmente dall\u2019automobilista, dovendosi ritenere che la stessa sia stata assorbita \u201c<em>per effetto dell&#8217;accoglimento dell&#8217;appello incidentale del Comune, anche se nella decisione cassata se ne statuisce, erroneamente, il rigetto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Dott. Alessandro Lovelli<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione \u2013 Sez. 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