{"id":1250,"date":"2021-03-04T10:54:25","date_gmt":"2021-03-04T10:54:25","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1250"},"modified":"2021-03-04T10:54:25","modified_gmt":"2021-03-04T10:54:25","slug":"e-inapplicabile-la-causa-di-non-punibilita-per-particolare-tenuita-del-fatto-nella-fattispecie-di-spaccio-in-danno-di-minori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1250","title":{"rendered":"\u00c8 inapplicabile la causa di non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto nella fattispecie di spaccio in danno di minori"},"content":{"rendered":"<p>Per la prima volta, con la <strong>sentenza n. 3242 del 27 gennaio 2021<\/strong>, la Cassazione ha escluso l\u2019invocabilit\u00e0 della speciale causa di non punibilit\u00e0 per fatti di spaccio commessi in danno di persone minori.<\/p>\n<p>La vicenda processuale nasce dalle contestazioni, mosse al ricorrente, di violazione degli <strong>artt. 73, quinto comma, e 80, primo comma lett. a), del D.P.R. n. 309\/1990<\/strong> (per avere detenuto a fine di cessione 18 grammi di marijuana e ceduto in pi\u00f9 occasioni, anche a minori, hashish e marijuana).<\/p>\n<p>Con sentenza del 28 maggio 2019 la Corte di Appello di Venezia ha confermato, respingendo l\u2019impugnazione dell\u2019imputato, la sentenza del 6 giugno 2018 del Tribunale di Belluno, che aveva condannato lo stesso per i reati a lui ascritti.<\/p>\n<p>La Corte territoriale, disattendendo i motivi di impugnazione dell\u2019imputato, ha innanzitutto evidenziato l\u2019inapplicabilit\u00e0 della causa di non punibilit\u00e0 <em>ex <\/em><strong>art. 131 <em>bis <\/em>c.p.<\/strong>, in virt\u00f9 della contestazione mossa all\u2019appellante della circostanza aggravante di cui all\u2019art. 80, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 309\/1990, la quale \u2013 essendo una circostanza aggravante ad effetto speciale \u2013 comporta l\u2019aumento della pena da un terzo alla met\u00e0 e, pertanto, per effetto dell\u2019aumento massimo praticabile (pari alla met\u00e0 della pena edittale massima di quattro anni di reclusione prevista dall\u2019art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309\/1990), l\u2019applicazione della pena di anni 6 di reclusione (superiore dunque al limite di cinque anni previsto dall\u2019art. 131 <em>bis<\/em>, comma 1, c.p.); \u00e8 stata, tra l\u2019altro, contestata l\u2019abitualit\u00e0 delle condotte \u2013 derivante dalla loro ripetizione e reiterazione \u2013 visto che l\u2019appellante era stato precedentemente colpito da altra sentenza per i medesimi fatti. Il giudice di seconde cure, inoltre, ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, \u201c<em>in considerazione della assenza di elementi di positiva considerazione a tale riguardo e della precedente condanna riportata dall\u2019imputato nel 2016<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Avverso tale sentenza, l\u2019imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi: con il primo, il ricorrente ha contestato \u2013 ai sensi dell\u2019art. 606, comma 1, c.p.p. \u2013 la carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilit\u00e0 di cui all\u2019art. 131 <em>bis <\/em>c.p. per la particolare tenuit\u00e0 del fatto, \u201c<em>non essendo state adeguatamente considerate la qualificazione delle condotte come di lieve entit\u00e0 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e la condizione di tossicodipendente dell\u2019imputato<\/em>\u201d; con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato la carenza e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la Corte di Appello non abbia svolto una adeguata valutazione degli elementi addotti sul punto dalla difesa, e si sia al contrario affidata ad una generica valutazione della non marginalit\u00e0 dell\u2019apporto causale del ricorrente alla realizzazione dei reati contestati.<\/p>\n<p>La Suprema Corte ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto il primo motivo \u2013 relativo alla indebita esclusione della configurabilit\u00e0 della causa di non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto <em>ex <\/em>art. 131 <em>bis <\/em>c.p. \u2013 manifestamente infondato, affermando che la Corte territoriale ne abbia correttamente escluso la applicabilit\u00e0 in virt\u00f9 del riconoscimento di responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato relativamente alla circostanza aggravante di cui all\u2019art. 80, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 309\/1990 (disposizione che prevede che le pene previste per i delitti di cui all\u2019art. 73 sono aumentate da un terzo alla met\u00e0 nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a minori), determinando cos\u00ec l\u2019applicabilit\u00e0 di una pena pari ad anni 6 di reclusione e, pertanto, superiore al massimo edittale di 5 anni previsto dall\u2019art. 131 <em>bis<\/em> c.p. Analoghi rilievi sono stati mossi dai giudici di legittimit\u00e0 in relazione al secondo motivo di ricorso \u2013 relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche \u2013 in quanto, anche in questo caso, il ricorrente non ha saputo n\u00e9 indicare le ragioni per le quali egli sarebbe meritevole di tale beneficio, n\u00e9 individuare eventuali violazioni di disposizione di legge penale o processuale o vizi della motivazione, \u201c<em>nella quale, invece, la Corte d\u2019appello, sottolineando la mancanza di elementi di positiva considerazione al riguardo e la rilevanza della precedente condanna per fatto analogo, ha adeguatamente giustificato la valutazione negativa sulla personalit\u00e0 dell&#8217;imputato posta a fondamento della esclusione della riconoscibilit\u00e0 di tali circostanze<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene, per effetto dell\u2019applicazione dell\u2019aumento massimo della met\u00e0 della pena edittale massima di 4 anni di reclusione prevista dall\u2019art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309\/1990, la pena detentiva massima applicabile alla fattispecie del fatto di lieve entit\u00e0 sale a 6 anni di reclusione e, pertanto, superiore al suddetto limite di 5 anni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Dott. Alessandro Lovelli<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per la prima volta, con la sentenza n. 3242 del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1251,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[21,22,20,18,19,8],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1250"}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1250"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1250\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1253,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1250\/revisions\/1253"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1251"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}