{"id":1255,"date":"2021-03-14T11:09:19","date_gmt":"2021-03-14T11:09:19","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1255"},"modified":"2021-03-14T11:10:43","modified_gmt":"2021-03-14T11:10:43","slug":"e-sempre-esclusa-la-particolare-tenuita-del-fatto-in-relazione-alla-fattispecie-di-resistenza-a-pubblico-ufficiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1255","title":{"rendered":"\u00c8 sempre esclusa la particolare tenuit\u00e0 del fatto in relazione alla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale"},"content":{"rendered":"<p>Con la <strong>sentenza n. 30 del 10 febbraio scorso<\/strong>, la Corte Costituzionale ha ritenuto la figura del pubblico ufficiale meritevole di una speciale protezione nell\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p>\n<p>Con ordinanza del 5 febbraio 2020, il Tribunale di Torino aveva sollevato la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019<strong>art. 131 <em>bis<\/em>, comma 2, c.p.<\/strong>, come modificato dall\u2019art. 16, comma 1, lett. b) del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77.<\/p>\n<p>La vicenda processuale nasce dall\u2019imputazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritta ad un cittadino cinese, il quale avrebbe \u2013 in stato di ebrezza \u2013 usato violenza, con calci e ginocchiate, nei confronti di due carabinieri al fine di opporsi ad un atto del loro ufficio.<\/p>\n<p>Ad avviso del giudice <em>a quo<\/em>, l\u2019art. 131 <em>bis<\/em>, comma 2, c.p. violerebbe gli <strong>artt. 3, 27, comma 3 e 117 della Costituzione<\/strong>, quest\u2019ultimo in relazione all\u2019<strong>art. 49, paragrafo 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea<\/strong>, nella parte in cui stabilisce che l\u2019offesa non pu\u00f2 essere ritenuta di particolare tenuit\u00e0 \u201c<em>quando il reato \u00e8 commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell\u2019esercizio delle sue funzioni<\/em>\u201d, poich\u00e9 l\u2019esclusione dell\u2019esimente \u2013 collegata esclusivamente al titolo di reato \u2013 sarebbe \u201c<em>in contrasto con il principio di uguaglianza, irragionevole e contraria al principio di proporzionalit\u00e0 che deve informare le risposte sanzionatorie<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto il fatto di modesta entit\u00e0 in virt\u00f9 della \u201c<em>valutazione complessiva delle condotte dell\u2019imputato, del modesto turbamento derivato al regolare funzionamento della pubblica amministrazione<\/em>\u201d, tenuto anche conto dello stato di incensuratezza dell\u2019imputato e della particolare alterazione emotiva dello stesso che aveva da poco appreso della prematura scomparsa del padre, lontano in Cina.<\/p>\n<p>Secondo il Tribunale di Torino, il divieto di qualificare come particolarmente tenue qualunque offesa arrecata ad un pubblico ufficiale nell\u2019esercizio delle sue funzioni sarebbe irragionevole in quanto, al contrario delle altre preclusioni normative dell\u2019esimente di tenuit\u00e0 (motivi abietti o futili, crudelt\u00e0, sevizie, profittamento di minorata difesa, morte o lesioni gravissime quali conseguenze non volute), l\u2019esclusione non \u00e8 qui determinata da particolari connotazioni della condotta, ma soltanto dal titolo del reato.<\/p>\n<p>Sempre secondo il Giudice territoriale, \u201c<em>Dai lavori parlamentari di conversione del d.l. n. 53 del 2019, nel corso dei quali \u00e8 stata introdotta la censurata preclusione dell\u2019esimente, non emergerebbe una precisa ratio della preclusione stessa, ma questa vi apparirebbe soltanto come il riflesso di una \u00abvisione sacrale dei rapporti tra cittadino e autorit\u00e0\u00bb, del tutto inidonea a giustificare la risposta penale in termini di proporzionalit\u00e0, cos\u00ec come richiesto dagli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 49, paragrafo 3, CDFUE<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituito cos\u00ec in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura dello Stato, ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili \u2013 in quanto il rimettente non ha ben chiarito le ragioni specifiche in base alle quali sarebbe impedito al legislatore di selezionare le ipotesi di applicazione dell\u2019esimente di tenuit\u00e0 in rapporto al titolo del reato \u2013 o infondate, in quanto apparterrebbe alla discrezionalit\u00e0 del legislatore configurare i limiti di applicazione della causa di non punibilit\u00e0 <em>ex <\/em>art. 131 <em>bis <\/em>c.p.<\/p>\n<p>Sulla scorta degli stessi motivi, ha sollevato analoga questione di legittimit\u00e0 costituzionale il Tribunale di Torre Annunziata \u2013 in composizione monocratica \u2013 secondo cui la norma censurata violerebbe l\u2019<strong>art. 77, comma 2, Cost.<\/strong> poich\u00e9 \u201c<em>non \u00e8 omogenea, quanto ad oggetto e finalit\u00e0, rispetto al contenuto originario del decreto-legge nel cui corpo \u00e8 stata inserita<\/em>\u201d, cos\u00ec evidenziandosi che \u201c<em>la sua introduzione non era legata ad alcuna specifica contingenza storica e sociale tale da richiedere un urgente intervento normativo<\/em>\u201d. Inoltre, la disposizione violerebbe anche gli <strong>artt. 3, 25, comma 2 e 27, commi 1 e 2, Cost.<\/strong> poich\u00e9, avendo riguardo al titolo di reato e non al fatto specifico, determinerebbe un \u201cautomatismo sanzionatorio\u201d per \u201cpresunzione assoluta di non particolare tenuit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>I Tribunali rimettenti, dunque, ritengono che l\u2019esclusione dell\u2019applicazione della causa di non punibilit\u00e0, rapportata al solo titolo di reato <em>ex <\/em><strong>art. 337 c.p.<\/strong>, produrrebbe ingiustificate disparit\u00e0 di trattamento e osterebbe alla proporzionalit\u00e0 della risposta penale.<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile solamente la questione di legittimit\u00e0 sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all\u2019art. 49, paragrafo 3, CDFUE, in quanto la Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea pu\u00f2 essere invocata quale parametro interposto in un giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale \u201c<em>soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna<\/em> <em>sia disciplinata dal diritto europeo<\/em>\u201d (<em>ex plurimis <\/em><strong>sentenze n. 278 e n. 254 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 63 del 2016<\/strong>), dichiarando invece infondate nel merito tutte le altre questioni.<\/p>\n<p>Secondo la Consulta, \u201c<em>la scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell\u2019esimente di tenuit\u00e0 il reato di resistenza a pubblico ufficiale non \u00e8 manifestamente irragionevole, poich\u00e9 <\/em>[\u2026] <em>corrisponde all\u2019individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione<\/em>\u201d. L\u2019esclusione del reato di cui all\u2019art. 337 c.p. dalla sfera applicativa dell\u2019esimente in parola, dunque, corrisponde alla peculiare complessit\u00e0 del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, come sottolineato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno osservato che il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione, tutelato proprio dall\u2019art. 337 c.p., va inteso in senso ampio, poich\u00e9 include anche \u201c<em>la sicurezza e la libert\u00e0 di determinazione<\/em>\u201d delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni (<strong>Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 40981<\/strong>).<\/p>\n<p>Non \u00e8 poi sostenibile, afferma la Corte Costituzionale, un <em>deficit<\/em> di ragionevolezza centrato sul fatto che l\u2019esimente di tenuit\u00e0 resta applicabile all\u2019abuso d\u2019ufficio, al rifiuto di atti d\u2019ufficio e all\u2019interruzione di pubblico servizio, \u201c<em>poich\u00e9 queste fattispecie delittuose, per quanto incidano anch\u2019esse sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la libert\u00e0 della persona fisica esercente la funzione pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In conclusione, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 131 <em>bis<\/em>, comma 2, c.p. sollevata dal Tribunale di Torino \u2013 in composizione monocratica \u2013 in riferimento all\u2019art. 117, comma 1, Cost. ed all\u2019art. 49, paragrafo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea, e non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 131 <em>bis<\/em>, comma 2, c.p. in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione; inoltre, ha dichiarato infondate anche le questioni di legittimit\u00e0 dell\u2019art. 16, comma 1, lett. b) del d.l. n. 53\/2019 sollevate dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata \u2013 in composizione monocratica \u2013 in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 1 e 3 e 77, comma 2 della Costituzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Dott. Alessandro Lovelli<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 30 del 10 febbraio scorso, la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1257,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[21,26,24,20,23,25,8],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1255"}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1255"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1255\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1259,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1255\/revisions\/1259"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1257"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1255"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1255"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1255"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}