{"id":1261,"date":"2021-03-21T19:24:44","date_gmt":"2021-03-21T19:24:44","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1261"},"modified":"2021-03-21T19:24:44","modified_gmt":"2021-03-21T19:24:44","slug":"la-successione-nel-possesso-o-nel-compossesso-dei-beni-ereditari-da-parte-dellerede-ai-sensi-dellarticolo-1146-primo-comma-del-codice-civile-viene-meno-per-effetto-dello-scioglim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1261","title":{"rendered":"La successione nel possesso (o nel compossesso) dei beni ereditari da parte dell\u2019erede ai sensi dell\u2019articolo 1146, primo comma, del Codice Civile viene meno per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria"},"content":{"rendered":"<p>Una interessante vicenda in materia possessoria trae origine dalla contesa tra i proprietari di due fondi confinanti, uno dei quali propose nei confronti dell\u2019altro dinanzi al Tribunale di Taranto domanda di reintegra nel possesso di un\u2019area posta a ridosso del confine tra le rispettive propriet\u00e0.<\/p>\n<p>Il ricorrente aveva ereditato da una anziana zia \u2013 tra l\u2019altro \u2013 un fondo rustico, confinante con un altro fondo ricavato dal frazionamento dell\u2019unica originaria propriet\u00e0 indivisa.<\/p>\n<p>I coeredi, alcuni mesi dopo l\u2019apertura della successione, avevano convenzionalmente e pattiziamente sciolto la comunione ereditaria, attribuendo a ciascuno dei condividenti la propriet\u00e0 esclusiva di beni in natura.<\/p>\n<p>Dopo alcuni decenni, il coerede assegnatario del fondo confinante con quello di propriet\u00e0 del ricorrente lo aveva alienato a terzi, e l\u2019acquirente aveva avviato un\u2019attivit\u00e0 di conduzione che aveva comportato lo sbancamento anche delle aree limitrofe al confine.<\/p>\n<p>Ne nacque una domanda di reintegra nel possesso, che il Tribunale in composizione monocratica cautelarmente accolse opinando ed affermando che nella fattispecie trovi <em>\u201capplicazione l\u2019articolo 1146, primo comma, del Codice Civile, in forza del quale il possesso <\/em>[dell\u2019originario proprietario] <em>continua<\/em>\u00bb<em> nell\u2019erede ancor prima che questi\u201d <\/em>si sia impossessato del patrimonio ereditario ed abbia instaurato quel legame di fatto che integra il possesso.<\/p>\n<p>Il possesso infatti, secondo la nozione contenuta nell\u2019articolo 1140 del Codice Civile, \u00e8 il potere di fatto su un bene che si manifesta in forme corrispondenti all\u2019esercizio del diritto di propriet\u00e0 o di un altro diritto reale.<\/p>\n<p>Occorre dunque \u2013 affinch\u00e9 sia configurabile un possesso giuridicamente rilevante e tutelabile \u2013 che si instauri una relazione fisica, materiale, corporale tra il possessore e l\u2019oggetto del possesso.<\/p>\n<p>A tale regola deroga unicamente la norma dettata dall\u2019articolo 1146 (primo comma) del Codice Civile, la quale prevede che \u2013 per <em>\u201cfictio iuris\u201d <\/em>\u2013 il possesso esercitato in vita dal \u201c<em>de<\/em> <em>cuius<\/em>\u201d continui e si protragga nell\u2019erede senza soluzione di continuit\u00e0 per effetto della apertura della successione, anche in mancanza ed a prescindere dalla materiale instaurazione del legame fisico tipico dell\u2019istituto giuridico.<\/p>\n<p>Avverso l\u2019ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale monocratico insorse il soccombente proponendo rituale e tempestivo reclamo al Tribunale collegiale, mediante il quale sostenne che la presunzione di prosecuzione del possesso nell\u2019erede per effetto dell\u2019apertura della successione (e la correlativa presunzione di compossesso da parte di tutti i coeredi sul patrimonio ereditario indiviso) opera sino a quando non sia sciolta la comunione ereditaria, la quale comporta \u2013 salvo che dall\u2019atto negoziale risulti il contrario \u2013 l\u2019attribuzione e l\u2019esercizio in forma esclusiva del possesso da parte dell\u2019assegnatario sul bene o sui beni a lui assegnati e la definitiva interruzione del possesso o del compossesso sui beni assegnati agli altri coeredi.<\/p>\n<p>Il Tribunale in composizione collegiale accolse il reclamo e revoc\u00f2 l\u2019ordinanza cautelare di reintegra nel possesso, opinando ed affermando che la <em>\u201cfictio iuris\u201d <\/em>di compossesso dell\u2019area oggetto della causa (e, evidentemente, di tutti gli altri beni ricompresi nel patrimonio ereditario) fosse venuta meno in conseguenza dell\u2019atto di divisione negoziale stipulato tra i coeredi, mediante il quale i condividenti avevano consensualmente e convenzionalmente sciolto la comunione ed attribuito in favore di ciascuno di essi la propriet\u00e0 esclusiva di una quota in natura del patrimonio ereditario, cos\u00ec che la presunzione di persistenza nel possesso (o nel compossesso) dei beni ereditari prevista dall\u2019articolo 1146, primo comma, del Codice Civile venga superata e travolta dalla attribuzione dei singoli beni in propriet\u00e0 esclusiva che comporta l\u2019esercizio in forma altrettanto esclusiva del possesso su ciascun bene da parte del coerede assegnatario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em><strong>Avv. Alfredo Lovelli<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una interessante vicenda in materia possessoria trae origine dalla contesa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1263,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[31,30,29,28,27,8],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1261"}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1261"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1261\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1264,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1261\/revisions\/1264"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1263"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}