{"id":1279,"date":"2021-07-30T18:33:03","date_gmt":"2021-07-30T18:33:03","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1279"},"modified":"2021-07-30T18:33:03","modified_gmt":"2021-07-30T18:33:03","slug":"integra-la-fattispecie-di-peculato-anche-la-condotta-appropriativa-che-non-genera-un-danno-alla-pa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1279","title":{"rendered":"Integra la fattispecie di peculato anche la condotta appropriativa che non genera un danno alla PA"},"content":{"rendered":"<p>Integra la fattispecie di reato di cui all\u2019<strong>art. 314 c.p.<\/strong> il soggetto che, procedendo ad un\u2019autoliquidazione, si appropri di una cosa o di una somma di denaro destinata ad un pubblico servizio, senza che ci\u00f2 comporti necessariamente un danno per la Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 quanto ha statuito la <strong>Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con la sentenza n. 29188\/2021<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimit\u00e0, la ricorrente \u2013 nella sua qualit\u00e0 di legale rappresentante di una societ\u00e0 in accomandita semplice \u2013 ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno con la quale veniva confermata la condanna pronunciata dal Giudice di primo grado per il delitto di peculato previsto e punito dall\u2019art. 314 c.p.<\/p>\n<p>Nel caso specifico, la ricorrente si era appropriata di alcune somme di denaro spettanti al Comune di San Marzano sul Sarno a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi dalla societ\u00e0 per il servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero del Comune campano.<\/p>\n<p>L\u2019imputata, dunque, ricorreva per Cassazione adducendo due motivi:<\/p>\n<ol>\n<li>con il primo, la ricorrente ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini della dimostrazione della totale assenza del dolo in capo all\u2019imputata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quest\u2019ultima, infatti, ha in primo luogo dedotto di aver ritenuto le somme a titolo di compensazione di un proprio credito \u2013 oggetto di pregresso contenzioso con il Comune \u2013 ed ha lamentato che il Tribunale, dopo aver ammesso (ai sensi dell\u2019art. 507 c.p.p.) la prova testimoniale di alcuni funzionari comunali chiamati proprio a riferire in merito all\u2019esistenza di questo pregresso credito, ha revocato la relativa ordinanza, impedendo dunque di provare detta circostanza, ritenuta dalla difesa decisiva ai fini del giudizio; in secondo, ha lamentato la conseguente illogicit\u00e0 della sentenza di appello, l\u00e0 dove ha ritenuto irrilevante, ai fini del dolo, \u00a0la prova di quel fatto;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>con il secondo motivo, l\u2019imputata ha dedotto l\u2019erronea applicazione dell\u2019art. 314 c.p. in quanto, essendo ormai scaduto il contratto di appalto che legava la societ\u00e0 \u2013 di cui la ricorrente ne \u00e8 la legale rappresentante \u2013 con il Comune, la stessa aveva pertanto perso la qualifica di incaricato di pubblico servizio, potendosi di conseguenza configurare tuttalpi\u00f9 il diverso delitto di appropriazione indebita, nel frattempo estintosi per intervenuta prescrizione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>I Giudici di legittimit\u00e0 hanno rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo \u201c<em>anzitutto perch\u00e9 aspecifico in fatto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Nell\u2019impugnata sentenza, infatti, il Giudice di secondo grado ha ben motivato in merito ai dubbi circa l\u2019esistenza del diritto di credito vantato dalla ricorrente verso il Comune e del conseguente contenzioso tra le parti, limitandosi il ricorso a riproporre la doglianza che, in ogni caso, \u00e8 risultata essere manifestamente infondata in diritto.<\/p>\n<p>Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione \u2013 proprio in una fattispecie in cui il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell\u2019ente per soddisfare un proprio diritto di credito che vantava nei confronti del medesimo, ricorrendo dunque ad una sorta di autoliquidazione \u2013 hanno statuito che il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l\u2019appropriazione della <em>res <\/em>o del danaro da parte dell\u2019agente, la quale, anche quando non arreca alcun danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione, \u00e8 comunque lesiva dell\u2019ulteriore interesse tutelato dall\u2019art. 314 c.p., ovvero la legalit\u00e0, l\u2019imparzialit\u00e0 ed il buon andamento del suo operato (<strong>Cass., Sez. U., n. 38691 del 25 giugno 2009<\/strong>).<\/p>\n<p>Pertanto, la ricorrente non aveva alcuna giustificazione nel trattenere le somme incassate in esecuzione del servizio svolto, n\u00e9 potrebbe rilevare l\u2019eventuale sua erronea convinzione che ci\u00f2 le fosse consentito, trattandosi di errore di diritto e non sul fatto.<\/p>\n<p>Inoltre, la Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto l\u2019intervenuta scadenza del contratto di appalto non \u00e8 comunque sufficiente di per s\u00e9 a far venire meno la qualifica pubblica dell\u2019agente, tanto pi\u00f9 nel caso in cui quest\u2019ultimo \u2013 come nel caso di specie \u2013 abbia continuato a svolgere il servizio ed a riscuotere le relative somme, poi trattenute.<\/p>\n<p>I Supremi Giudici, dunque, hanno rimarcato come la giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u00e8 ormai costante nel ritenere che, ai fini della configurabilit\u00e0 del delitto di peculato di cui all\u2019art. 314 c.p., \u201c<em>\u00e8 sufficiente che il possesso o la disponibilit\u00e0 del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante \u2013 a norma dell\u2019art. 360 c.p. \u2013 che l\u2019appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualit\u00e0 di pubblico agente sia cessata, qualora la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all\u2019ufficio od al servizio precedentemente esercitati<\/em>\u201d (<strong>Cass., Sez. VI penale, n. 2230 dell\u2019 11 dicembre 2019<\/strong>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Dott. Alessandro Lovelli<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Integra la fattispecie di reato di cui all\u2019art. 314 c.p. 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