{"id":1290,"date":"2022-03-07T14:23:52","date_gmt":"2022-03-07T14:23:52","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1290"},"modified":"2022-03-07T14:23:52","modified_gmt":"2022-03-07T14:23:52","slug":"non-configura-reato-loffesa-perpetrata-attraverso-facebook-quando-il-destinatario-della-stessa-e-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1290","title":{"rendered":"Non configura reato l\u2019offesa perpetrata attraverso Facebook quando il destinatario della stessa \u00e8 online"},"content":{"rendered":"<p>Secondo la Cassazione non tutte le ipotesi in cui si assiste ad un\u2019offesa via social network sono sanzionabili penalmente (Cass. penale, V Sez., 2 dicembre 2021, n\u00b044662).<\/p>\n<p>La vicenda processuale riguarda il caso in cui la condotta dell\u2019imputato \u00e8 consistita nel pubblicare, sulla bacheca Facebook di un partito politico a livello locale, commenti dal contenuto offensivo indirizzati alla persona offesa.<\/p>\n<p>All\u2019imputato veniva contestato il reato di diffamazione, previsto e disciplinato dall\u2019articolo 595 del codice penale, ed il reato di provocazione, disciplinato dall\u2019articolo 599 c.p.<\/p>\n<p>Egli, in virt\u00f9 delle condanne inflittegli sia in primo grado dal Tribunale che in appello (la Corte di Appello ha confermato la decisione precedentemente assunta dal Tribunale), ha provveduto a proporre ricorso per Cassazione.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultimo faceva leva su tre motivi.<\/p>\n<p>Con il primo motivo, l\u2019imputato ha lamentato il travisamento della consulenza tecnica di parte, la mancata assunzione di prova decisiva, violazione di legge \u2013 menzionando gli artt. 533, comma 1, 192, comma 3 e 187 del codice di procedura penale \u2013 nonch\u00e9 la mancanza, la contraddittoriet\u00e0 e la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione. In particolare, il ricorrente ha contestato che gli screenshots dei commenti offensivi, effettuati dalla persona offesa, non fossero sufficienti a provare il carattere ed il tenore diffamatorio delle parole contenute all\u2019interno degli stessi. Tale assunto si basava sui controlli effettuati dal consulente tecnico della difesa, i quali avevano riguardato sia sul profilo Facebook dell\u2019imputato che quello di un terzo soggetto partecipante alla conversazione incriminata, e questi (i controlli) avevano dato esito negativo. Il ricorrente, inoltre, poneva all\u2019attenzione della Corte il fatto che la persona offesa avesse negato l\u2019accesso al suo profilo Facebook allo scopo di verificare l\u2019esistenza o meno del post incriminato.<\/p>\n<p>Il secondo motivo si incentrava sulla violazione degli artt. 594 e 595 del codice penale e degli artt. 192 e 187 del codice di rito, nonch\u00e9 sulla mancanza, contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in merito alla qualificazione del fatto poich\u00e9 \u2013 secondo la difesa \u2013 quest\u2019ultimo era da intendersi e da qualificarsi come ingiuria piuttosto che come diffamazione.<\/p>\n<p>Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, venivano contestate le violazioni degli artt. 595 e 599 c.p. e \u2013 nuovamente \u2013 degli artt. 192 e 187 c.p.p., nonch\u00e9 la mancanza, contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione poich\u00e9 l\u2019imputato avrebbe agito in virt\u00f9 di un attacco d\u2019ira in seguito ad un comportamento tenuto dalla persona offesa.<\/p>\n<p>La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso esclusivamente in riferimento al secondo motivo, ritenendo il primo inammissibile ed il terzo manifestamente infondato e generico, ed ha decretato \u2013 altres\u00ec \u2013 l\u2019annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello ai fini di un nuovo esame.<\/p>\n<p>La Cassazione ha quindi sostenuto, sulla base di una precedente pronuncia della stessa (sentenza n\u00b013252\/2021), che non si fosse in presenza di un\u2019ipotesi di diffamazione bens\u00ec di ingiuria, evidenziando la partecipazione della persona offesa alla conversazione incriminata.<\/p>\n<p>Si legge, infatti, che ai fini della sentenza n\u00b013252\/2021: \u201cl\u2019offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone\u201d.<\/p>\n<p>La massima autorit\u00e0 giudiziaria si \u00e8, poi, soffermata sul concetto di \u201cpresenza\u201d in relazione ai moderni mezzi di comunicazione, chiarendo che \u201caccanto alla presenza fisica, in unit\u00e0 di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l\u2019ausilio dei moderni sistemi tecnologici\u201d.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 di ci\u00f2, quindi, la Suprema Corte ha concluso osservando che \u201cper distinguere tra i reati di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen., resta fermo il criterio discretivo delle \u201cpresenza\u201d, anche se \u201cvirtuale\u201d, dell\u2019offeso. Occorrer\u00e0, dunque, valutare caso per caso: se l\u2019offesa viene proferita nel corso di una riunione \u201ca distanza\u201d (o \u201cda remoto\u201d), tra pi\u00f9 persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l\u2019offeso, ricorrer\u00e0 l\u2019ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di pi\u00f9 persone (fatto depenalizzato). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all\u2019offeso ed ad altre persone non contestualmente \u201cpresenti\u201d (in accezione estesa alla presenza \u201cvirtuale\u201d o \u201cda remoto\u201d), ricorreranno i presupposti della diffamazione\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Dott. Angelo Raffaele Lovelli<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo la Cassazione non tutte le ipotesi in cui si [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1292,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[42,43,44,45,46,8],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1290"}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1290"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1291,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1290\/revisions\/1291"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1292"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}