{"id":1294,"date":"2022-03-31T12:25:18","date_gmt":"2022-03-31T12:25:18","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1294"},"modified":"2022-03-31T12:25:18","modified_gmt":"2022-03-31T12:25:18","slug":"e-istigazione-allodio-il-like-sul-post-razzista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1294","title":{"rendered":"\u00c8 istigazione all&#8217;odio il &#8220;like&#8221; sul post razzista"},"content":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 4534\/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una misura cautelare disposta dal GIP per il reato di istigazione all\u2019odio razziale.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Roma, infatti, aveva confermato l\u2019ordinanza con cui il GIP aveva applicato all\u2019imputato la misura cautelare dell\u2019obbligo di presentazione alla PG in ordine ai reati di cui agli articoli 604 <em>bis<\/em>, primo e secondo comma, del codice penale.<\/p>\n<p>L\u2019imputazione veniva formulata sulla scorta del monitoraggio delle interazioni di tre distinte piattaforme social operanti su Facebook, VKontacte e Whatsapp, che aveva disvelato non solo la creazione di una comunit\u00e0 virtuale caratterizzata da una vocazione ideologica neonazista, ma anche la commissione di plurimi delitti di propaganda di idee on line fondate sull\u2019antisemitismo, il negazionismo e l\u2019affermazione della superiorit\u00e0 della razza bianca.<\/p>\n<p>Inoltre, il quadro accusatorio era arricchito da alcune conversazioni intercettate e dalle quali era emersa l\u2019aderenza dell\u2019imputato ad un gruppo di persone che condividevano i suoi stessi ideali e con le quali sono avvenuti anche diversi incontri.<\/p>\n<p>La difesa, nel ricorso proposto, faceva presente che i contatti fisici con i sedicenti appartenenti all\u2019organizzazione erano irrilevanti ai fini della configurazione del reato contestato, sostenendo inoltre la tesi secondo cui i \u201clike\u201d costituivano tuttalpi\u00f9 un\u2019espressione di gradimento, senza essere affatto dimostrativi n\u00e9 dell\u2019appartenenza al gruppo n\u00e9 della condivisione degli scopi illeciti soprattutto perch\u00e9 i contenuti graditi non sfociavano mai nell\u2019antisemitismo e non travalicavano mai i confini della libera manifestazione del pensiero.<\/p>\n<p>Gli Ermellini, per\u00f2, hanno condiviso le conclusioni cui \u00e8 giunto il Tribunale del riesame, dichiarando pertanto inammissibile il ricorso.<\/p>\n<p>La Cassazione, infatti, ha ritenuto provata la penale responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato in ordine al reato ascrittogli non solo in virt\u00f9 dei rapporti di frequentazione (fisici e ripetuti) che lo stesso aveva con gli altri appartenenti alla comunit\u00e0 virtuale, ma anche dalle sue plurime manifestazioni di adesione e condivisione dei messaggi confluiti sulle bacheche presenti sulle piattaforme Facebook, VKontacte e Whatsapp dal chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza (ebrei identificati come veri nemici e la Shoah indicata come menzogna madornale).<\/p>\n<p>I Giudici di legittimit\u00e0 hanno, pertanto, ritenuto concreto il pericolo di diffusione dei messaggi tra un numero indeterminato di persone soprattutto se si considera la modalit\u00e0 di funzionamento di Facebbok incentrata su un algoritmo che considera rilevanti i like.<\/p>\n<p>Si legge nella sentenza, infatti, che \u00ab<em>la funzionalit\u00e0 \u201cnewsfeed\u201d, ossia il continuo aggiornamento delle notizie e delle attivit\u00e0 sviluppate dai contatti di ogni singolo utente \u00e8, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Quanto alle esigenze cautelari, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato desumendolo dalla recente epoca di consumazione dei reati e dalla personalit\u00e0 dell\u2019imputato il quale, in considerazione del contenuto delle conversazioni intercettate, non aveva mai manifestato alcuna forma di ripensamento critico e, anzi, aveva continuato a gravitare nel contesto relazionale ed ideologico del movimento virtuale, determinando i Giudici di legittimit\u00e0 a ritenere pertanto adeguata la misura dell\u2019obbligo di firma.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Dott. Alessandro Lovelli<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 4534\/2022, la Suprema Corte di Cassazione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1296,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[52,42,44,50,47,48,51,49,8],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1294"}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1294"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1294\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1297,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1294\/revisions\/1297"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1296"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}