{"id":1335,"date":"2022-11-15T19:26:50","date_gmt":"2022-11-15T19:26:50","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1335"},"modified":"2022-11-15T19:31:53","modified_gmt":"2022-11-15T19:31:53","slug":"sono-ordinarie-e-rientrano-nellassegno-di-mantenimento-del-figlio-le-spese-mediche-scolastiche-sportive-ed-universitarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/?p=1335","title":{"rendered":"Sono ordinarie, e rientrano nell&#8217;assegno di mantenimento del figlio le spese mediche, scolastiche, sportive ed universitarie"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 quanto stabilito dalla Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto.<\/p>\n<p>Nella fattispecie, il ricorrente ed ex marito ha impugnato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Taranto aveva concesso alla ex moglie il rimborso di spese, ritenute da quest\u2019ultima straordinarie, e che la stessa aveva sostenuto al fine di soddisfare i vari bisogni del figlio.<\/p>\n<p>In particolare, erano ritenute tali le spese relative alla scuola, allo sport, alla frequentazione di un corso di musica ed alle successive spese universitarie (retta universitaria, alloggio e viaggi).<\/p>\n<p>All\u2019esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto come straordinarie le spese suddette, ponendo a carico dell\u2019ex marito la corresponsione della somma di circa 17.000 \u20ac, oltre interessi, a favore della ex moglie quale met\u00e0 dei costi economici sostenuti dalla stessa nel corso degli anni per far fronte ai vari e diversi bisogni del figlio.<\/p>\n<p>La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, ha completamente ribaltato la decisione adottata all\u2019esito del giudizio di primo grado, ritenendo che nulla era dovuto all\u2019appellata.<\/p>\n<p>Nello specifico, la Corte adita ha preliminarmente posto il principio secondo il quale \u201c<em>devono intendersi quali spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilit\u00e0 e la loro imponderabilit\u00e0 esulano dall\u2019ordinario regime di vita dei figli, che occorre distinguere gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, pi\u00f9 o meno ampi, sortiscono l\u2019effetto di integrare l\u2019assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono il loro legame con i caratteri di ordinariet\u00e0 dell\u2019assegno di contributo al mantenimento, richiedendo, per la loro azionabilit\u00e0, l\u2019esercizio di un\u2019autonoma azione di accertamento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Alla luce di tale principio di carattere generale, la stessa Corte \u2013 nel caso di specie \u2013 non ha ritenuto che le spese su elencate si potessero qualificare straordinarie.<\/p>\n<p>Nello specifico, ha ritenuto che \u201c<em>non vi rientrano quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di universit\u00e0 privata (\u2026) in sede (\u2026) diversa e lontana dal luogo di residenza, comprese le spese di iscrizione all\u2019universit\u00e0, di alloggio e di viaggio<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La sentenza, infatti, chiarisce che \u201c<em>la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili in quanto la qualit\u00e0 professionale dei genitori e il titolo di studio (laurea) dei medesimi, in sostanza l\u2019elevato livello socio-culturale della famiglia di origine del figlio, erano tali da far presumere che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l\u2019universit\u00e0, anche privata<\/em>\u201d, facendo quindi rientrare tra gli elementi di valutazione, relativi alla prevedibilit\u00e0 delle spese, anche \u201c<em>le condizioni culturali ed economiche dei genitori e della famiglia di origine del figlio<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 di ci\u00f2, la Corte adita ha proseguito e specificato che \u201c<em>il tenore di vita dei due ex coniugi (entrambi laureati e professionisti) e conseguentemente anche quello del figlio, dimostrato peraltro dall\u2019assegno piuttosto elevato stabilito a carico del padre al momento della separazione e poi del divorzio, e il loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere che il figlio avrebbe scelto di continuare gli studi anche iscrivendosi ad universit\u00e0 privata e fuori sede<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, la Corte di Appello di Lecce \u2013 sede distaccata di Taranto ha definitivamente statuito che \u201c<em>le spese scolastiche e per gli studi universitari debbono pertanto comprendersi in quelle ordinarie alla cui contribuzione \u00e8 funzionale l\u2019assegno stabilito in sede divorzile<\/em>\u201d, estendendo l\u2019applicazione di quanto statuito alle spese mediche (non trattandosi di spese sostenute per far fronte a patologie improvvisamente emerse), a quelle sportive ed a quelle relative alla frequentazione di un corso musicale.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Dott. Angelo Raffaele Lovelli<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 quanto stabilito dalla Corte di Appello di Lecce, sede [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1337,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[15,17,66,67,68,8],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1335"}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1335"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1335\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1336,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1335\/revisions\/1336"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1337"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1335"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1335"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalelovelli.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}