Con la sentenza n. 3724/2022 la Corte di Cassazione, Sez. II penale, ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello de L’Aquila che aveva assolto (confermando la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Sulmona) dal reato di estorsione due datori di lavoro che avevano costretto, con minaccia larvata di licenziamento, due loro dipendenti ad accettare trattamenti retributivi deteriori.

La Suprema Corte si è pronunciata a seguito del ricorso presentato dai due lavoratori con il quale veniva dedotta la violazione del principio di diritto più volte affermato dai Giudici di legittimità secondo cui il reato di cui all’art. 629 c.p. è ravvisabile nella condotta del datore di lavoro che, approfittando delle condizioni del mercato del lavoro, costringe il lavoratore subordinato, con minaccia larvata di licenziamento, ad accettare trattamenti retributivi deteriori.

Secondo i ricorrenti, infatti, la sentenza del Giudice di secondo grado sarebbe stata viziata in quanto non ha rilevato la presenza di una minaccia implicita (consistita nella prospettiva di non reperire un altro impiego) e non ha tenuto conto delle condizioni retributive inadeguate rispetto alle condizioni di lavoro disumane cui erano sottoposti i ricorrenti.

La Cassazione ha riconosciuto che la compresenza di tali elementi configurerebbe il reato di estorsione così come contestato nel capo di imputazione. Infatti, la stessa nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare ma pur sempre nella consapevolezza che, ove questa dovesse risultare diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo del reato, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato.

Pertanto, proprio per questa caratteristica, l’estorsione è il tipico reato per la cui configurazione è richiesta la cooperazione della vittima la cui volontà è stata coartata dal soggetto attivo del reato.

Da ciò discende che la rimessione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare in concreto non rappresenterebbe un elemento valido per escludere la sussistenza della minaccia e, con essa, dell’estorsione.

Peraltro, a tutto questo si aggiunga il fatto che i lavoratori ricorrenti venivano sottoposti a turni di lavoro ininterrotti, ben oltre gli orari pattuiti, per espletare attività non rientranti nelle proprie mansioni, con un trattamento retributivo del tutto inadeguato rispetto alle ore lavorative effettivamente svolte ed alle attività effettivamente espletate.

Considerati tutti questi elementi, la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui «integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate».

La Suprema Corte, dunque, ha preso nettamente le distanze dalla conclusione cui sono giunti i Giudici di merito, i quali hanno erroneamente ritenuto che ai fini della configurabilità del reato di estorsione, oltre agli elementi costituitivi propri della fattispecie criminosa de qua, occorra anche un ulteriore requisito, ovvero una particolare condizione soggettiva della persona offesa indicata in una non meglio specificata “peculiare condizione di debolezza” dovuta al contesto economico di appartenenza ed all’ambiente familiare di provenienza.

Gli Ermellini, infatti, hanno ribadito che tale ulteriore requisito non è richiesto al fine della configurazione del reato che, invece, si realizza nel momento in cui il datore di lavoro prospetta la perdita dell’impiego, approfittando della naturale condizione di prevalenza che veste rispetto al lavoratore subordinato ed alla strutturale condizione a lui favorevole della prevalenza dell’offerta sulla domanda di lavoro.

In conclusione, secondo i Giudici di legittimità, ciò che ammanta di rilevanza penale una siffatta condotta è la circostanza che il datore di lavoro coarti il lavoratore nel senso di accettare condizioni di lavoro inique e deteriori dietro la minaccia dell’interruzione del rapporto di lavoro, restando indifferente il contesto socio ambientale e familiare in cui tale coartazione viene attuata.

 

Dott. Alessandro Lovelli