Con sentenza n°22 del 22/02/2024, la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, limitatamente alla parola “espressamente”, l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n°23.
L’incostituzionalità è stata rinvenuta nella suddetta disposizione nella parte in cui – con riferimento ai lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015) – la norma riconosceva la reintegra degli stessi solamente nelle ipotesi di nullità del licenziamento “espressamente” sancite.
Il caso ha riguardato un lavoratore – autista – assunto con contratto a tutele crescenti, il quale ha impugnato il licenziamento impartitogli deducendo la nullità del recesso per contrarietà alle norme imperative in materia di procedure per l’irrogazione di sanzioni disciplinari nel settore autoferrotranviere.
La Corte di Appello di Firenze, precedentemente investita della questione, ha sì riconosciuto la nullità del licenziamento, ma al contempo ha escluso la reintegra del lavoratore in quanto la fattispecie affrontata non rientrava – ai fini della reintegra – nei casi di nullità espressa previsti dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 23/2015.
Investita successivamente della fattispecie, la Suprema Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale censurando la limitazione prevista dalla suddetta norma in riferimento all’articolo 76 della Carta Costituzionale, ritenendo che l’esclusione delle nullità – diverse da quelle “espresse” – non trovava rispondenza nella legge di delega (legge n°183/2014 c.d. Jobs Act), la quale prevede la reintegra del lavoratore in tutti i casi di “licenziamenti nulli”, quindi senza alcuna distinzione.
La Corte Costituzionale ha sposato la censura dalla Cassazione, ritenendo che “la limitazione alla nullità testuale appare eccentrica rispetto all’impianto della delega che mira ad introdurre per le nuove assunzioni una disciplina generale dei licenziamenti dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità”.
Secondo i Giudici Costituzionali, quindi, il Legislatore non solo è andato oltre la legge delega, ma ha anche creato un vuoto normativo non prevedendo un’apposita disciplina per i licenziamenti nulli a seguito di violazione di norme imperative che esulano dai casi previsti dal primo comma dell’articolo 2 del D.lgs. 23/2015.
Pertanto, per la Corte Costituzionale il regime di licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra espressamente la sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, a condizione che sia stabilito un divieto di licenziamento in presenza di determinati presupposti.
Dott. Angelo Raffaele Lovelli
