Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ricopre un ruolo di fondamentale importanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo la “figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori” avente “la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n°38914/2023.

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un’azienda e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della stessa avverso la condanna loro impartita dal Tribunale di Trani prima, e dalla Corte di Appello di Bari poi.

In particolare, la vicenda ha avuto ad oggetto un tragico sinistro sul luogo di lavoro in cui un lavoratore, assunto con qualifica di impiegato tecnico, mentre era intento a collocare dei tubi metallici su una scaffalatura mediante l’utilizzo di un carrello elevatore (svolgendo quindi la tipica attività da magazziniere senza aver previamente ricevuto la necessaria formazione sulle modalità di stoccaggio delle merci e sull’utilizzo del suddetto macchinario) si arrampicava su uno scaffale per meglio posizionare i tubolari appena caricati, finendo però schiacciato dagli stessi.

Inoltre, nel caso di specie, il documento di valutazione dei rischi (DVR) aveva espressamente previsto la possibilità di caduta della merce stoccata oltre l’imposizione dell’utilizzo del carrello elevatore da parte di personale specificamente formato.

Nell’accertamento della responsabilità del RLS la Suprema Corte, basandosi su quanto statuito dalla lett. h) dell’articolo 50 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n°81/2008), la quale impone al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’obbligo  di “promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori”, ha specificato che nel caso di specie lo stesso era tenuto “a sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo (…) del carrello elevatore”.

Con detta pronuncia la Cassazione ha voluto porre l’accento sull’importanza della figura del RLS all’interno di un’azienda e sul corretto espletamento delle sue funzioni nell’organizzazione della sicurezza sul lavoro, sancendo che lo stesso, nel caso in cui non ottemperi correttamente ai compiti attribuitigli per legge, può essere ritenuto responsabile per l’infortunio occorso al lavoratore.

Dott. Angelo Raffaele Lovelli