Nei casi in cui il salario minimo previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo nell’ambito del settore di attività in cui opera l’impresa sia inferiore ai parametri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione sanciti dall’articolo 36 della Costituzione, è riconosciuta al Giudice la facoltà di sindacare sulla congruità della retribuzione minima rispetto ai parametri Costituzionali attraverso l’analisi di altri parametri concorrenti.

In particolare, la questione affrontata dalla Corte di legittimità nella sentenza n°27711 del 2 ottobre 2023 ha avuto ad oggetto la decisione con la quale la Corte di Appello di Torino aveva escluso dalla valutazione di conformità ex articolo 36 Cost. tutti quei rapporti di lavoro regolati dai contratti collettivi propri del settore di operatività dell’impresa e che sono siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ciò che preliminarmente emerge è che il salario minimo fissato dalla contrattazione collettiva non è esente da una valutazione di congruità – operata dal giudice – ai parametri fissati dall’articolo 36 della Costituzione.

Ne consegue che, laddove emerga il contrasto con il dettato Costituzionale, il giudice dovrà disapplicare la contrattazione collettiva applicata al caso di specie e – conseguentemente – sarà libero di analizzare altri parametri concorrenti in forza dell’ampia discrezionalità di cui gode in sede di applicazione dell’art. 36 Cost. e di determinazione della giusta retribuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2099 c.c.

Infatti, la Cassazione, con la suddetta sentenza n°27711/2023, parlando di “lavoro povero”, ovvero di “povertà nonostante il lavoro” provocata dalla concorrenza salariale al ribasso innescata soprattutto dalla molteplicità di contratti all’interno della stessa contrattazione collettiva, stabilisce i principi di diritto ai quali il giudice deve attenersi nell’effettuare la suddetta valutazione di congruità: “nell’attuazione dell’art. 36 Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata”. Pertanto, “ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe; nella opera di verifica della retribuzione minia adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2, c.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022”.

La Corte di legittimità, quindi, da un lato ha ribadito la funzione della norma costituzionale di cui all’art. 36, secondo la quale ciascun lavoratore ha diritto a ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato tale da assicurare a questo ed alla sua famiglia un’esistenza dignitosa, e dall’altro ha stabilito che il Giudice – nell’operare l’analisi di congruità della retribuzione ai parametri costituzionali – può discostarsi dai minimi retributivi previsti dal CCNL di settore attraverso la valutazione del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini ovvero di fonti esterne, tra le quali spiccano i dati Uniemens censiti dall’Inps per il salario medio, i valori dell’indennità Naspi, ma soprattutto gli indicatori economici e statistici individuati dalla Direttiva UE (2022/2041) sui salari minimi adeguati.

Dott. Angelo Raffaele Lovelli