Il caso ha riguardato un ex militare che, una volta ritenuto inidoneo al servizio, è stato trasmigrato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, percependo un trattamento economico inferiore rispetto a quello conseguito da militare che – tra gli altri – non comprendeva la tredicesima mensilità.
La normativa disciplinante il transito nei ruoli civili del personale militare ritenuto non più idoneo al servizio prevede espressamente che “il personale trasferito è inquadrato […] conservando […] la posizione economica acquisita” (art. 10, comma 2, del D.P.R. 339/1982, richiamato dall’art. 14, comma 5, Legge 266/1999).
Veniva, quindi, investita della questione la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, la quale era chiamata a verificare l’effettiva differenza retributiva, nonché la debenza della tredicesima mensilità quale elemento fisso e continuativo del trattamento economico che il dipendente ha diritto di conservare ove trasmigri dai ruoli militari a quelli civili.
All’esito del procedimento incardinato, il Tribunale adito ha riconosciuto la debenza degli importi a titolo di tredicesima all’ex militare, stabilendo espressamente che “non v’è dubbio che nel trattamento economico dei dipendenti (…) sia compresa anche la tredicesima mensilità, in quanto elemento fisso (…) e continuativo, sicché nel confronto tra i trattamenti economici attribuiti anche detta voce retributiva va computata”, stabilendo al contempo come tale voce, non essendo stata corrisposta quando dovuta, dovesse essere di conseguenza attribuita sotto forma del c.d. assegno “ad personam”, da intendersi quale compenso aggiuntivo idoneo a garantire l’equilibrio retributivo in ipotesi di passaggio di ruolo, carriera o amministrazione, finalizzato proprio ad evitare che il dipendente possa essere destinatario di un trattamento economico retributivo inferiore rispetto a quello goduto in precedenza.
Avv. Angelo Raffaele Lovelli
