Nel pieno rispetto del principio di libertà di organizzazione sindacale stabilito dall’articolo 39 della nostra Carta Costituzionale, il datore di lavoro gode di ampia libertà nella scelta relativa al contratto collettivo da applicare all’interno della propria attività, finalizzato alla regolamentazione dei diversi rapporti di lavoro tra l’imprenditore ed i suoi dipendenti. 

Tale concetto è stato ribadito dal Tar Lombardia, con sentenza n°2046 pubblicata in data 4 settembre 2023. 

La questione affrontata dal Tribunale Amministrativo lombardo riguardava l’annullamento del verbale con il quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco aveva contestato ad una cooperativa impegnata nella fornitura di servizi di portierato, custodia, reception e guardiania non armata, irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale costituita dal pagamento delle retribuzioni a tutto il personale dipendente in misura inferiore ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicata. 

In particolare, l’Ente verbalizzante imponeva alla cooperativa la corresponsione ai soci lavoratori dipendenti delle differenze retributive determinate secondo le tabelle previste dal CCNL Multiservizi, ritenendo quest’ultimo più idoneo a riconoscere livelli retributivi più alti rispetto a quelli previsti dal CCNL relativo agli Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. 

Di parere contrario è stato il TAR Lombardia, secondo il quale il contratto collettivo per l’area Multiservizi si riferisce alle imprese che operano anche nel settore della pulizia, della logistica e dei servizi integrati di global service, aree di attività estranee alla cooperativa destinataria del provvedimento, ritenendo quindi correttamente applicato il CCNL per i dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. 

Due le ulteriori motivazioni poste a base di tale decisione: la prima secondo la quale il livello retributivo individuato nel CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari è stato assunto a parametro di riferimento da parte del Ministero del Lavoro per le prestazioni offerte dalle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici; la seconda è che gli stessi Enti pubblici – tra i quali lo stesso Ispettorato del Lavoro verbalizzante – che indicono gare di appalto per l’aggiudicazione di servizi di vigilanza, richiedono alle imprese partecipanti l’applicazione del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. 

Alla luce di tali considerazioni il TAR Lombardia quindi, non soltanto ha ritenuto legittima la scelta operata dalla cooperativa di applicare il suddetto CCNL ai propri soci lavoratori, ma ha anche ribadito il principio di diritto secondo il quale “il C.C.N.L. da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo i casi di Contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale”.

Dott. Angelo Raffaele Lovelli