In una controversia proposta al fine di ottenere la declaratoria di nullità per simulazione di un contratto di cessione di credito, il Tribunale di Taranto – Seconda Sezione Civile – ha rigettato la domanda attrice per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex articolo 100 del Codice di Procedura Civile, essendo state annullate dalla Corte di Cassazione le sentenze in esecuzione delle quali gli attori sostenevano di essere creditori del simulato alienante.
La vicenda processuale, infatti, era sorta con la proposizione di un atto di citazione mediante il quale gli attori, sostenendo di essere creditori del soggetto che aveva ceduto a terzi un proprio credito, avevano richiesto la declaratoria di nullità per simulazione dell’atto di disposizione patrimoniale, in quanto tale atto avrebbe pregiudicato le loro ragioni e la riscossione del loro credito.
Nel corso del processo intervenne la sentenza della Corte di Cassazione che, avendo annullato le sentenze in esecuzione delle quali gli attori sostenevano di essere creditori del simulato alienante, comportò la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e la reiezione della domanda.
Affermò infatti il Tribunale che, “qualora l’azione di simulazione venga proposta da un terzo, lo stesso ha interesse ad agire solo se la propria situazione giuridica venga pregiudicata dagli effetti del negozio simulato” (Cassazione Civile, Sezione VI-3, 14 novembre 2018, n° 29271), e che, “essendo l’interesse ad agire una condizione dell’azione, esso deve permanere per tutta la durata del giudizio, sicchè – ove sia venuto meno alla data della decisione – ciò comporta un rigetto nel merito della domanda a prescindere se la stessa fosse, in origine, fondata o meno” (Cassazione Civile, Sezione VI-3, 30 giugno 2020, n° 12975).
In realtà, se anche non fosse intervenuto nel corso del processo l’annullamento dei titoli in virtù dei quali gli attori sostenevano di essere creditori del simulato alienante, la domanda di nullità contrattuale per simulazione avrebbe dovuto comunque essere rigettata perché infondata nel merito.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, ai fini della esperibilità dell’azione di simulazione da parte del creditore del simulato alienante non è sufficiente il semplice fatto di esserne creditore, ma è altresì necessaria la sussistenza di un pregiudizio per il creditore stesso ricollegabile all’atto che si reputi simulato.
Detto pregiudizio sussiste unicamente se – per effetto del negozio giuridico che si assuma essere simulato – si verifichi una significativa riduzione quantitativa ovvero una apprezzabile variazione qualitativa nel patrimonio del debitore, che siano tali da rendere l’adempimento e la prospettiva di riscossione coattiva – in rapporto all’ammontare del credito – più incerti, più difficili e più onerosi (Cassazione Civile, Sezione III, 12 dicembre 2014, n° 26151;Cassazione Civile, Sezione II, 18 febbraio 1991, n° 1690).
Occorre, pertanto, che l’atto che si sostiene essere affetto da simulazione, e del quale si chiede la declaratoria di nullità e di inefficacia, abbia una tale rilevanza nel patrimonio dell’obbligato – per averlo sensibilmente impoverito e/o depauperato – da comportare una maggiore difficoltà per il creditore di soddisfazione del proprio diritto, sino ad eliderlo o menomarlo significativamente (Tribunale di Napoli, Sezione II, 24 marzo 2016, n° 3832;Tribunale di Teramo, 1° febbraio 2010, n° 33).
Conseguentemente, la domanda diretta all’accertamento della simulazione di un atto dovrà essere respinta quando risulti che il patrimonio residuo dell’obbligato sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione Civile, Sezione III, 9 febbraio 2012, n°1896; Cassazione Civile, Sezione III, 18 marzo 2005, n° 5972).
Avendo il simulato alienante documentato la cospicua consistenza del proprio patrimonio residuo (al netto dell’atto dispositivo del quale era stata richiesta la declaratoria di nullità ed inefficacia per simulazione), la domanda proposta dagli attori non avrebbe comunque potuto avere sorte diversa che la reiezione.
Dott. Alessandro Lovelli
