La Corte di Cassazione – Sez. II civile – con la sentenza n. 3676 del 12 febbraio scorso ha sancito il principio in base al quale il praticante avvocato non può proporre appello dinanzi al Tribunale.
La vicenda processuale nasce da un ricorso depositato al Giudice di Pace di Viterbo con cui l’attore proponeva opposizione avverso un verbale di violazione al C.d.S., con il quale gli veniva contestato il superamento del limite di velocità, invocandone l’annullamento. Si costituiva in giudizio il Comune resistente, il quale chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace – con la sentenza n. 675/2012 – aveva accolto l’opposizione, disponendo al tempo stesso la compensazione delle spese del grado di giudizio. A questo punto, l’automobilista proponeva appello al Tribunale di Viterbo, eccependo la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese; si costituiva, così, in secondo grado il Comune, proponendo a sua volta appello incidentale che veniva accolto dal Giudice di seconde cure.
Contro quest’ultima decisione è stato proposto ricorso in Cassazione, con cui il ricorrente contesta lo ius postulandi in capo al difensore nominato dall’Ente locale, affidandosi a due motivi: con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 7 della L. n. 479/1999 e l’art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile l’appello incidentale proposto dal Comune nonostante difettasse lo ius postulandi in capo al difensore incaricato dall’Ente; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82, 99 e 112 c.p.c., in quanto il Giudice di merito avrebbe accolto una domanda non proposta dalla parte, a cagione dell’inesistenza giuridica del gravame incidentale proposto dal praticante avvocato.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Per i Giudici di legittimità, infatti, “non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell’elenco di cui all’art. 7 della L. n. 479 del 1999, norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato al superamento dell’esame di Stato e all’iscrizione all’albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione” (Cass., Sez. II, n. 3917/2016).
Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 247/2012, il cui art. 41, co. 12, ammette il patrocinio del praticante in sostituzione e sotto la responsabilità del “dominus”, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all’art. 41, comma 12, ne ammette l’attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del “dominus” avvocato” (Cass. Sez. III, Ordinanza n. 7754/2020).
Concludono i giudici di legittimità affermando che il Tribunale di Viterbo ha, pertanto, errato nel “non rilevare l’inammissibilità del gravame incidentale proposto dal praticante avvocato per conto dell’ente locale, poiché questi, al momento della proposizione del predetto gravame, non aveva ancora conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense”.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo anche per le spese relative al giudizio di legittimità, in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che il Giudice di rinvio dovrà esaminare soltanto l’impugnazione principale proposta inizialmente dall’automobilista, dovendosi ritenere che la stessa sia stata assorbita “per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale del Comune, anche se nella decisione cassata se ne statuisce, erroneamente, il rigetto”.
Dott. Alessandro Lovelli
