Secondo la Cassazione non tutte le ipotesi in cui si assiste ad un’offesa via social network sono sanzionabili penalmente (Cass. penale, V Sez., 2 dicembre 2021, n°44662).
La vicenda processuale riguarda il caso in cui la condotta dell’imputato è consistita nel pubblicare, sulla bacheca Facebook di un partito politico a livello locale, commenti dal contenuto offensivo indirizzati alla persona offesa.
All’imputato veniva contestato il reato di diffamazione, previsto e disciplinato dall’articolo 595 del codice penale, ed il reato di provocazione, disciplinato dall’articolo 599 c.p.
Egli, in virtù delle condanne inflittegli sia in primo grado dal Tribunale che in appello (la Corte di Appello ha confermato la decisione precedentemente assunta dal Tribunale), ha provveduto a proporre ricorso per Cassazione.
Quest’ultimo faceva leva su tre motivi.
Con il primo motivo, l’imputato ha lamentato il travisamento della consulenza tecnica di parte, la mancata assunzione di prova decisiva, violazione di legge – menzionando gli artt. 533, comma 1, 192, comma 3 e 187 del codice di procedura penale – nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente ha contestato che gli screenshots dei commenti offensivi, effettuati dalla persona offesa, non fossero sufficienti a provare il carattere ed il tenore diffamatorio delle parole contenute all’interno degli stessi. Tale assunto si basava sui controlli effettuati dal consulente tecnico della difesa, i quali avevano riguardato sia sul profilo Facebook dell’imputato che quello di un terzo soggetto partecipante alla conversazione incriminata, e questi (i controlli) avevano dato esito negativo. Il ricorrente, inoltre, poneva all’attenzione della Corte il fatto che la persona offesa avesse negato l’accesso al suo profilo Facebook allo scopo di verificare l’esistenza o meno del post incriminato.
Il secondo motivo si incentrava sulla violazione degli artt. 594 e 595 del codice penale e degli artt. 192 e 187 del codice di rito, nonché sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla qualificazione del fatto poiché – secondo la difesa – quest’ultimo era da intendersi e da qualificarsi come ingiuria piuttosto che come diffamazione.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, venivano contestate le violazioni degli artt. 595 e 599 c.p. e – nuovamente – degli artt. 192 e 187 c.p.p., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché l’imputato avrebbe agito in virtù di un attacco d’ira in seguito ad un comportamento tenuto dalla persona offesa.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso esclusivamente in riferimento al secondo motivo, ritenendo il primo inammissibile ed il terzo manifestamente infondato e generico, ed ha decretato – altresì – l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello ai fini di un nuovo esame.
La Cassazione ha quindi sostenuto, sulla base di una precedente pronuncia della stessa (sentenza n°13252/2021), che non si fosse in presenza di un’ipotesi di diffamazione bensì di ingiuria, evidenziando la partecipazione della persona offesa alla conversazione incriminata.
Si legge, infatti, che ai fini della sentenza n°13252/2021: “l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone”.
La massima autorità giudiziaria si è, poi, soffermata sul concetto di “presenza” in relazione ai moderni mezzi di comunicazione, chiarendo che “accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici”.
In virtù di ciò, quindi, la Suprema Corte ha concluso osservando che “per distinguere tra i reati di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen., resta fermo il criterio discretivo delle “presenza”, anche se “virtuale”, dell’offeso. Occorrerà, dunque, valutare caso per caso: se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso ed ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione”.
Dott. Angelo Raffaele Lovelli
