Secondo la Suprema Corte di Cassazione, non può essere contestato all’Ente un reato non espressamente indicato all’interno del D.lgs. 231/2001 (Cass., Sez. III penale, 20 gennaio 2022, n. 2234).

La vicenda processuale riguarda un caso di inquinamento del suolo e del sottosuolo verificatosi a causa di reiterate perdite di idrocarburi avvenute all’interno di un complesso industriale gestito da una società.

Agli imputati (uno amministratore delegato della società, l’altro responsabile del servizio deputato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di esercizio degli impianti nonché lo svolgimento delle operazioni di competenza nelle migliori condizioni di sicurezza e tutela ambientale) venivano contestati i reati di inquinamento ed omessa bonifica ai sensi degli artt. 110 c.p., 257, co. 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006, il reato di omessa comunicazione di eventi inquinanti di cui all’art. 257, co. 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006 in relazione all’art. 242 del medesimo decreto legislativo, nonché il reato di cui all’art. 256, co. 1, lett. b) e co. 2 del D.lgs. n. 152/2006, quest’ultimo in relazione alla lett. a) ed alla lett. d) n. 2 dell’art. 6, L. n. 210/2008 poiché «in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate e mediante le condotte omissive […] smaltivano e abbandonavano, mediante immissione nel suolo e nel sottosuolo, ingenti quantitativi di rifiuti liquidi pericolosi, costituiti da benzina (prodotto idrocarburo raffinato) provenienti da serbatoio di stoccaggio».

Alla società, invece, venivano contestati gli illeciti amministrativi di cui all’art. 25 undecies, co. 2 del D.lgs. n. 231/2001.

La società – assieme agli imputati – dopo la condanna inflitta con la sentenza della Corte di Appello (che confermava in parte la sentenza di primo grado), proponeva ricorso per Cassazione che si articolava in tre motivi: con il primo, si deduceva l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento al principio di legalità ex art. 25 della Costituzione e dell’art. 2 del D.lgs. n. 231/2001, e la mancanza o comunque la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di Appello confermato la responsabilità amministrativa dell’ente per una fattispecie incriminatrice (ovvero l’art. 6, lett. a) e lett. d) n. 2 del D.l. n. 172/2008) non rientrante nel novero dei reati presupposti di cui all’art. 25 undecies, D.lgs. n. 231/2001.

Con il secondo motivo la società deduceva la violazione della legge e la mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della colpa di organizzazione dell’ente, il quale avrebbe omesso di dettagliare il contenuto del modello organizzativo adottato dalla società e le ragioni per le quali lo stesso era da ritenere idoneo a prevenire la commissione del reato presupposto.

Con il terzo motivo si deduceva la violazione degli artt. 5, 6, 7 e 25 undecies, D.lgs. n. 231/2001 e la mancanza o comunque contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai canoni dell’interesse e/o del vantaggio per l’ente ex art. 5, D.lgs. n. 231/2001 (elementi questi che devono necessariamente sussistere per affermare una responsabilità amministrativa dipendente da reato in capo all’ente).

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso proposto nell’interesse della società in quanto hanno ritenuto censurabile per varie ragioni la motivazione della sentenza della Corte di Appello (la quale aveva riconosciuto la responsabilità in capo alla società per il reato di cui all’art. 256 del T.U. ambiente, norma richiamata per relationem nel capo di imputazione).

Sebbene il modello di responsabilità delineato dal D.lgs. n. 231/2001, originariamente previsto con riguardo ad un ristretto novero di reati presupposto, sia stato poi progressivamente esteso (con l’inserimento dell’art. 25 undecies da parte del D.lgs. n. 121/2011 e con la successiva L. n. 68/2015) ad una più ampia serie di reati inclusivi anche delle fattispecie poste a tutela dell’ambiente, tra queste tuttavia non si rinviene il reato contestato alla società, ovvero l’art. 6, lett. a) e lett. d) del D.l. n. 172/2008.

Infatti, stabilisce la Cassazione che “è costante affermazione della giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione di responsabilità degli enti impone un doppio livello di legalità, è necessario, cioè, che il fatto commesso dagli organi apicali dell’ente sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposti”.

Dal complesso delle norme contenute nel D.lgs. n. 231/2001, infatti, emerge che il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l’intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto stesso.

Pertanto, per tale ragione, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dalla società ed annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello perché il fatto non costituisce illecito amministrativo.

 

Dott. Alessandro Lovelli