L’autore di un abuso edilizio, al di là delle dimensioni dell’opera abusiva realizzata e della successiva richiesta di sanatoria, commette un reato per il quale la legge prevede le seguenti sanzioni:

  • l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge o dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

Si tratta di una fattispecie criminosa che trova la propria disciplina nell’art. 44 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380.

In particolare, si tratta di una contravvenzione che, seppur si prescrive in quattro anni (cinque se c’è stato un atto interruttivo, quale ad esempio il rinvio a giudizio), implica comunque l’obbligo della demolizione, che può essere evitata unicamente se l’opera risulti essere di modeste dimensioni e non pregiudica il decoro urbano.

Pertanto, ove l’abuso dovesse essere provato all’esito di un procedimento, per il contravventore scatterà automaticamente la condanna, anche se in alcuni casi si può giungere ad una pronuncia di assoluzione, come – ad esempio – nel caso in cui la condotta illecita risulti essere particolarmente tenue.

L’art. 131 bis del Codice Penale, infatti, esclude la punibilità se il fatto risulta essere di particolare tenuità, ovvero se le conseguenze del fatto illecito risultino lievi e non siano il frutto di una condotta abituale e reiterata.

In ogni caso, ai fini dell’operatività della norma in commento, la pena prevista per il reato non deve superare cinque anni di reclusione (con o senza sanzione economica).

E proprio sull’operatività dell’art. 131 bis c.p. in tema di abuso edilizio si è recentemente pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 16979/2022.

Secondo gli Ermellini, infatti, il carattere permanente dei reati in materia edilizia non esclude di per sé la possibilità del riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis c.p.

Devono, però, necessariamente sussistere una serie di presupposti, senza i quali il contravventore non potrà mai ottenere una pronuncia assolutoria.

Tali condizioni sono:

  • il responsabile dell’abuso deve aver richiesto e ottenuto la sanatoria;
  • il giudice deve giudicare il fatto, nel suo complesso, di “lieve gravità”, cosa che non ricorre quando vengono violate molteplici norme (ad esempio la violazione dell’obbligo di munirsi preventivamente del permesso a costruire e, inoltre, la mancata richiesta di autorizzazione del Genio civile, necessaria per realizzare lavori di edilizia in area sismica).

Secondo la Suprema Corte, infatti, «in tema di particolare tenuità del fatto, il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell’alveo del comportamento abituale che preclude l’applicazione di cui all’art. 131-bis cod. pen., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell’offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza» (Cass. penale, Sez. III, 08.10.2015, n. 47039).

 

Dott. Alessandro Lovelli