È quanto stabilito dalla Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto.
Nella fattispecie, il ricorrente ed ex marito ha impugnato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Taranto aveva concesso alla ex moglie il rimborso di spese, ritenute da quest’ultima straordinarie, e che la stessa aveva sostenuto al fine di soddisfare i vari bisogni del figlio.
In particolare, erano ritenute tali le spese relative alla scuola, allo sport, alla frequentazione di un corso di musica ed alle successive spese universitarie (retta universitaria, alloggio e viaggi).
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto come straordinarie le spese suddette, ponendo a carico dell’ex marito la corresponsione della somma di circa 17.000 €, oltre interessi, a favore della ex moglie quale metà dei costi economici sostenuti dalla stessa nel corso degli anni per far fronte ai vari e diversi bisogni del figlio.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, ha completamente ribaltato la decisione adottata all’esito del giudizio di primo grado, ritenendo che nulla era dovuto all’appellata.
Nello specifico, la Corte adita ha preliminarmente posto il principio secondo il quale “devono intendersi quali spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, che occorre distinguere gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono il loro legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedendo, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento”.
Alla luce di tale principio di carattere generale, la stessa Corte – nel caso di specie – non ha ritenuto che le spese su elencate si potessero qualificare straordinarie.
Nello specifico, ha ritenuto che “non vi rientrano quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di università privata (…) in sede (…) diversa e lontana dal luogo di residenza, comprese le spese di iscrizione all’università, di alloggio e di viaggio”.
La sentenza, infatti, chiarisce che “la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili in quanto la qualità professionale dei genitori e il titolo di studio (laurea) dei medesimi, in sostanza l’elevato livello socio-culturale della famiglia di origine del figlio, erano tali da far presumere che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l’università, anche privata”, facendo quindi rientrare tra gli elementi di valutazione, relativi alla prevedibilità delle spese, anche “le condizioni culturali ed economiche dei genitori e della famiglia di origine del figlio”.
In virtù di ciò, la Corte adita ha proseguito e specificato che “il tenore di vita dei due ex coniugi (entrambi laureati e professionisti) e conseguentemente anche quello del figlio, dimostrato peraltro dall’assegno piuttosto elevato stabilito a carico del padre al momento della separazione e poi del divorzio, e il loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere che il figlio avrebbe scelto di continuare gli studi anche iscrivendosi ad università privata e fuori sede”.
Ciò detto, la Corte di Appello di Lecce – sede distaccata di Taranto ha definitivamente statuito che “le spese scolastiche e per gli studi universitari debbono pertanto comprendersi in quelle ordinarie alla cui contribuzione è funzionale l’assegno stabilito in sede divorzile”, estendendo l’applicazione di quanto statuito alle spese mediche (non trattandosi di spese sostenute per far fronte a patologie improvvisamente emerse), a quelle sportive ed a quelle relative alla frequentazione di un corso musicale.
Dott. Angelo Raffaele Lovelli
