Il nuovo Decreto Lavoro (D.L. n°48/2023), convertito in Legge n°85/2023, ha introdotto tutta una serie di novità su diversi fronti nel mondo del lavoro, semplificando quanto precedentemente previsto dal “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. n°104/2022).
Tra le principali novità introdotte, spiccano gli incentivi per l’assunzione dei beneficiari dell’assegno di inclusione e di giovani lavoratori, nonché la semplificazione delle informazioni e degli obblighi di pubblicazione in merito ai contratti di lavoro.
Assunzione beneficiari dell’Assegno di Inclusione (art. 10)
Le imprese intente ad assumere i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, ovvero la misura sostitutiva del reddito di cittadinanza adottata dal Governo al fine di contrastare la povertà, godranno dello sgravio dei contributi previdenziali, la cui entità è destinata a variare in base alla durata del rapporto di lavoro (ovvero se a tempo determinato o indeterminato), purché il datore di lavoro abbia inserito l’offerta nel “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (SIISL).
Incentivi all’occupazione giovanile (art. 27)
Al fine di invogliare i privati ad assumere giovani lavoratori, il nuovo Decreto Lavoro prevede – per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre del medesimo anno – un incentivo in favore di tutti quei datori di lavoro che decidano di assumere lavoratori under 30 privi di occupazione, non impegnati in corsi di studio o di formazione e registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’entità di detto incentivo, erogato dall’INPS, è pari al 60% della retribuzione mensile lorda riconosciuta al lavoratore, il quale deve perentoriamente essere assunto o con contratto a tempo indeterminato, oppure con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Semplificazione delle informazioni e degli obblighi di pubblicazione (art. 26)
Al contrario del “Decreto Trasparenza”, il quale imponeva al datore di lavoro di informare minuziosamente il lavoratore (sin dal momento dell’assunzione) di tutti gli aspetti riguardanti il rapporto di lavoro, anche mediante apposita documentazione allegata al contratto, con il nuovo Decreto Lavoro – invece – l’impatto di tale obbligo sul datore di lavoro è notevolmente ridimensionato.
Oggi, infatti, le informazioni inerenti al rapporto di lavoro (durata periodo di prova, diritto a ricevere la formazione, la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti, la procedura, la forma ed il termine di preavviso nel caso di recesso da parte del datore o del lavoratore, trattamento economico retributivo, la programmazione dell’orario di lavoro, gli enti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi) possono essere fornite al lavoratore mediante la consegna o la pubblicazione sul sito aziendale del riferimento normativo, della contrattazione collettiva nazionale e territoriale e dei regolamenti aziendali applicati al rapporto stesso.
Sempre all’articolo 26, il nuovo Decreto Lavoro va a modificare la portata degli obblighi informativi che il “Decreto Trasparenza” imponeva al datore di lavoro o al committente pubblico o privato che utilizzasse sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Oggi, con il nuovo Decreto Lavoro, tale obbligo sussiste solamente laddove i sistemi di cui sopra siano “integralmente automatizzati”.
Per qualsiasi chiarimento, i professionisti di Studio sono a vostra disposizione.
Dott. Angelo Raffaele Lovelli
