Se l’occupazione ideale non arriva ed il figlio laureato non dimostra di essersi adoperato per trovare un lavoro più modesto, rischia di perdere il mantenimento del padre.
Questo è il principio recentemente sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29779 del 29 dicembre 2020 (relatore Meloni).
La vicenda processuale nasce da un giudizio di divorzio intrapreso da due ex coniugi dinanzi al Tribunale di Catania, la cui sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello, la quale ha posto a carico del marito l’obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 mensili all’ex coniuge per contribuire al mantenimento di uno dei due figli della coppia (maggiorenne ma non autosufficiente e convivente con la madre, alla quale la Corte ha assegnato la casa familiare).
Avverso la sentenza del giudice di seconde cure ha proposto ricorso in Cassazione la donna, affidandosi a due motivi: con il primo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 337 septies, comma 4, 147, 148, 316 bis, 2727, 2729, 2697 c.c. e gli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in quanto la Corte di Appello, senza tener conto delle situazioni economiche delle parti, aveva previsto l’obbligo per il padre di corrispondere € 200,00 al mese a favore del figlio più piccolo della coppia, senza prevedere analogo obbligo in relazione all’altro figlio (ventisettenne, convivente anch’esso con la madre e ritenuto autosufficiente per via dell’età) quando – al contrario – non risultava provato in alcun modo che quest’ultimo avesse raggiunto la propria indipendenza economica.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto il Giudice territoriale ha omesso di considerare che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in un tempo in cui il figlio maggiore (attualmente ventisettenne) aveva 23 anni e, pertanto, non poteva essere ritenuto autosufficiente al pari dell’altro figlio.
Il ricorso è stato respinto – con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti – in quanto, ad avviso dei Giudici di legittimità, la Corte di Appello aveva correttamente riconosciuto l’obbligo al mantenimento solo in favore del figlio più piccolo. Gli ermellini hanno spiegato che, se è vero che da un lato non risulta in alcun modo che il figlio più grande svolga un’attività lavorativa tale da renderlo – anche parzialmente – autosufficiente, dall’altro non risulta che “egli abbia, in tutti i modi possibili e ragionevoli, cercato soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni”.
Difatti la Cassazione, già nell’agosto del 2020 con l’ordinanza n. 17183, aveva affermato il principio in base al quale “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.
Dunque, il contributo dei genitori si giustifica limitatamente al percorso formativo ed educativo dei figli, tenuto conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni, con portata circoscritta – sia per contenuto che per durata – “al tempo occorrente e mediamente necessario per il (loro) inserimento nella società”.
Dott. Alessandro Lovelli
