Per la prima volta, con la sentenza n. 3242 del 27 gennaio 2021, la Cassazione ha escluso l’invocabilità della speciale causa di non punibilità per fatti di spaccio commessi in danno di persone minori.
La vicenda processuale nasce dalle contestazioni, mosse al ricorrente, di violazione degli artt. 73, quinto comma, e 80, primo comma lett. a), del D.P.R. n. 309/1990 (per avere detenuto a fine di cessione 18 grammi di marijuana e ceduto in più occasioni, anche a minori, hashish e marijuana).
Con sentenza del 28 maggio 2019 la Corte di Appello di Venezia ha confermato, respingendo l’impugnazione dell’imputato, la sentenza del 6 giugno 2018 del Tribunale di Belluno, che aveva condannato lo stesso per i reati a lui ascritti.
La Corte territoriale, disattendendo i motivi di impugnazione dell’imputato, ha innanzitutto evidenziato l’inapplicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., in virtù della contestazione mossa all’appellante della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 309/1990, la quale – essendo una circostanza aggravante ad effetto speciale – comporta l’aumento della pena da un terzo alla metà e, pertanto, per effetto dell’aumento massimo praticabile (pari alla metà della pena edittale massima di quattro anni di reclusione prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990), l’applicazione della pena di anni 6 di reclusione (superiore dunque al limite di cinque anni previsto dall’art. 131 bis, comma 1, c.p.); è stata, tra l’altro, contestata l’abitualità delle condotte – derivante dalla loro ripetizione e reiterazione – visto che l’appellante era stato precedentemente colpito da altra sentenza per i medesimi fatti. Il giudice di seconde cure, inoltre, ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, “in considerazione della assenza di elementi di positiva considerazione a tale riguardo e della precedente condanna riportata dall’imputato nel 2016”.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi: con il primo, il ricorrente ha contestato – ai sensi dell’art. 606, comma 1, c.p.p. – la carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto, “non essendo state adeguatamente considerate la qualificazione delle condotte come di lieve entità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e la condizione di tossicodipendente dell’imputato”; con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato la carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la Corte di Appello non abbia svolto una adeguata valutazione degli elementi addotti sul punto dalla difesa, e si sia al contrario affidata ad una generica valutazione della non marginalità dell’apporto causale del ricorrente alla realizzazione dei reati contestati.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto il primo motivo – relativo alla indebita esclusione della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. – manifestamente infondato, affermando che la Corte territoriale ne abbia correttamente escluso la applicabilità in virtù del riconoscimento di responsabilità dell’imputato relativamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 309/1990 (disposizione che prevede che le pene previste per i delitti di cui all’art. 73 sono aumentate da un terzo alla metà nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a minori), determinando così l’applicabilità di una pena pari ad anni 6 di reclusione e, pertanto, superiore al massimo edittale di 5 anni previsto dall’art. 131 bis c.p. Analoghi rilievi sono stati mossi dai giudici di legittimità in relazione al secondo motivo di ricorso – relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche – in quanto, anche in questo caso, il ricorrente non ha saputo né indicare le ragioni per le quali egli sarebbe meritevole di tale beneficio, né individuare eventuali violazioni di disposizione di legge penale o processuale o vizi della motivazione, “nella quale, invece, la Corte d’appello, sottolineando la mancanza di elementi di positiva considerazione al riguardo e la rilevanza della precedente condanna per fatto analogo, ha adeguatamente giustificato la valutazione negativa sulla personalità dell’imputato posta a fondamento della esclusione della riconoscibilità di tali circostanze”.
Ebbene, per effetto dell’applicazione dell’aumento massimo della metà della pena edittale massima di 4 anni di reclusione prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, la pena detentiva massima applicabile alla fattispecie del fatto di lieve entità sale a 6 anni di reclusione e, pertanto, superiore al suddetto limite di 5 anni.
Dott. Alessandro Lovelli
