Con la sentenza n. 30 del 10 febbraio scorso, la Corte Costituzionale ha ritenuto la figura del pubblico ufficiale meritevole di una speciale protezione nell’esercizio delle sue funzioni.

Con ordinanza del 5 febbraio 2020, il Tribunale di Torino aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, c.p., come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. b) del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77.

La vicenda processuale nasce dall’imputazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritta ad un cittadino cinese, il quale avrebbe – in stato di ebrezza – usato violenza, con calci e ginocchiate, nei confronti di due carabinieri al fine di opporsi ad un atto del loro ufficio.

Ad avviso del giudice a quo, l’art. 131 bis, comma 2, c.p. violerebbe gli artt. 3, 27, comma 3 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità “quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni”, poiché l’esclusione dell’esimente – collegata esclusivamente al titolo di reato – sarebbe “in contrasto con il principio di uguaglianza, irragionevole e contraria al principio di proporzionalità che deve informare le risposte sanzionatorie”.

Infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto il fatto di modesta entità in virtù della “valutazione complessiva delle condotte dell’imputato, del modesto turbamento derivato al regolare funzionamento della pubblica amministrazione”, tenuto anche conto dello stato di incensuratezza dell’imputato e della particolare alterazione emotiva dello stesso che aveva da poco appreso della prematura scomparsa del padre, lontano in Cina.

Secondo il Tribunale di Torino, il divieto di qualificare come particolarmente tenue qualunque offesa arrecata ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni sarebbe irragionevole in quanto, al contrario delle altre preclusioni normative dell’esimente di tenuità (motivi abietti o futili, crudeltà, sevizie, profittamento di minorata difesa, morte o lesioni gravissime quali conseguenze non volute), l’esclusione non è qui determinata da particolari connotazioni della condotta, ma soltanto dal titolo del reato.

Sempre secondo il Giudice territoriale, “Dai lavori parlamentari di conversione del d.l. n. 53 del 2019, nel corso dei quali è stata introdotta la censurata preclusione dell’esimente, non emergerebbe una precisa ratio della preclusione stessa, ma questa vi apparirebbe soltanto come il riflesso di una «visione sacrale dei rapporti tra cittadino e autorità», del tutto inidonea a giustificare la risposta penale in termini di proporzionalità, così come richiesto dagli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE”.

Si è costituito così in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili – in quanto il rimettente non ha ben chiarito le ragioni specifiche in base alle quali sarebbe impedito al legislatore di selezionare le ipotesi di applicazione dell’esimente di tenuità in rapporto al titolo del reato – o infondate, in quanto apparterrebbe alla discrezionalità del legislatore configurare i limiti di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

Sulla scorta degli stessi motivi, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale il Tribunale di Torre Annunziata – in composizione monocratica – secondo cui la norma censurata violerebbe l’art. 77, comma 2, Cost. poiché “non è omogenea, quanto ad oggetto e finalità, rispetto al contenuto originario del decreto-legge nel cui corpo è stata inserita”, così evidenziandosi che “la sua introduzione non era legata ad alcuna specifica contingenza storica e sociale tale da richiedere un urgente intervento normativo”. Inoltre, la disposizione violerebbe anche gli artt. 3, 25, comma 2 e 27, commi 1 e 2, Cost. poiché, avendo riguardo al titolo di reato e non al fatto specifico, determinerebbe un “automatismo sanzionatorio” per “presunzione assoluta di non particolare tenuità”.

I Tribunali rimettenti, dunque, ritengono che l’esclusione dell’applicazione della causa di non punibilità, rapportata al solo titolo di reato ex art. 337 c.p., produrrebbe ingiustificate disparità di trattamento e osterebbe alla proporzionalità della risposta penale.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile solamente la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, in quanto la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea può essere invocata quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale “soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo” (ex plurimis sentenze n. 278 e n. 254 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 63 del 2016), dichiarando invece infondate nel merito tutte le altre questioni.

Secondo la Consulta, “la scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell’esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché […] corrisponde all’individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione”. L’esclusione del reato di cui all’art. 337 c.p. dalla sfera applicativa dell’esimente in parola, dunque, corrisponde alla peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, come sottolineato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno osservato che il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione, tutelato proprio dall’art. 337 c.p., va inteso in senso ampio, poiché include anche “la sicurezza e la libertà di determinazione” delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni (Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 40981).

Non è poi sostenibile, afferma la Corte Costituzionale, un deficit di ragionevolezza centrato sul fatto che l’esimente di tenuità resta applicabile all’abuso d’ufficio, al rifiuto di atti d’ufficio e all’interruzione di pubblico servizio, “poiché queste fattispecie delittuose, per quanto incidano anch’esse sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la libertà della persona fisica esercente la funzione pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato”.

In conclusione, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, c.p. sollevata dal Tribunale di Torino – in composizione monocratica – in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. ed all’art. 49, paragrafo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, c.p. in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione; inoltre, ha dichiarato infondate anche le questioni di legittimità dell’art. 16, comma 1, lett. b) del d.l. n. 53/2019 sollevate dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata – in composizione monocratica – in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 1 e 3 e 77, comma 2 della Costituzione.

 

Dott. Alessandro Lovelli