Una interessante vicenda in materia possessoria trae origine dalla contesa tra i proprietari di due fondi confinanti, uno dei quali propose nei confronti dell’altro dinanzi al Tribunale di Taranto domanda di reintegra nel possesso di un’area posta a ridosso del confine tra le rispettive proprietà.
Il ricorrente aveva ereditato da una anziana zia – tra l’altro – un fondo rustico, confinante con un altro fondo ricavato dal frazionamento dell’unica originaria proprietà indivisa.
I coeredi, alcuni mesi dopo l’apertura della successione, avevano convenzionalmente e pattiziamente sciolto la comunione ereditaria, attribuendo a ciascuno dei condividenti la proprietà esclusiva di beni in natura.
Dopo alcuni decenni, il coerede assegnatario del fondo confinante con quello di proprietà del ricorrente lo aveva alienato a terzi, e l’acquirente aveva avviato un’attività di conduzione che aveva comportato lo sbancamento anche delle aree limitrofe al confine.
Ne nacque una domanda di reintegra nel possesso, che il Tribunale in composizione monocratica cautelarmente accolse opinando ed affermando che nella fattispecie trovi “applicazione l’articolo 1146, primo comma, del Codice Civile, in forza del quale il possesso [dell’originario proprietario] continua» nell’erede ancor prima che questi” si sia impossessato del patrimonio ereditario ed abbia instaurato quel legame di fatto che integra il possesso.
Il possesso infatti, secondo la nozione contenuta nell’articolo 1140 del Codice Civile, è il potere di fatto su un bene che si manifesta in forme corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale.
Occorre dunque – affinché sia configurabile un possesso giuridicamente rilevante e tutelabile – che si instauri una relazione fisica, materiale, corporale tra il possessore e l’oggetto del possesso.
A tale regola deroga unicamente la norma dettata dall’articolo 1146 (primo comma) del Codice Civile, la quale prevede che – per “fictio iuris” – il possesso esercitato in vita dal “de cuius” continui e si protragga nell’erede senza soluzione di continuità per effetto della apertura della successione, anche in mancanza ed a prescindere dalla materiale instaurazione del legame fisico tipico dell’istituto giuridico.
Avverso l’ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale monocratico insorse il soccombente proponendo rituale e tempestivo reclamo al Tribunale collegiale, mediante il quale sostenne che la presunzione di prosecuzione del possesso nell’erede per effetto dell’apertura della successione (e la correlativa presunzione di compossesso da parte di tutti i coeredi sul patrimonio ereditario indiviso) opera sino a quando non sia sciolta la comunione ereditaria, la quale comporta – salvo che dall’atto negoziale risulti il contrario – l’attribuzione e l’esercizio in forma esclusiva del possesso da parte dell’assegnatario sul bene o sui beni a lui assegnati e la definitiva interruzione del possesso o del compossesso sui beni assegnati agli altri coeredi.
Il Tribunale in composizione collegiale accolse il reclamo e revocò l’ordinanza cautelare di reintegra nel possesso, opinando ed affermando che la “fictio iuris” di compossesso dell’area oggetto della causa (e, evidentemente, di tutti gli altri beni ricompresi nel patrimonio ereditario) fosse venuta meno in conseguenza dell’atto di divisione negoziale stipulato tra i coeredi, mediante il quale i condividenti avevano consensualmente e convenzionalmente sciolto la comunione ed attribuito in favore di ciascuno di essi la proprietà esclusiva di una quota in natura del patrimonio ereditario, così che la presunzione di persistenza nel possesso (o nel compossesso) dei beni ereditari prevista dall’articolo 1146, primo comma, del Codice Civile venga superata e travolta dalla attribuzione dei singoli beni in proprietà esclusiva che comporta l’esercizio in forma altrettanto esclusiva del possesso su ciascun bene da parte del coerede assegnatario.
Avv. Alfredo Lovelli
