Con una interessante sentenza in materia di convalida del contratto di compravendita nullo per la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, contrassegnata dal n°778/2021, il Tribunale ha affermato alcuni princìpi che meritano risalto.

La vicenda processuale

I contendenti conclusero mediante scrittura privata (non autenticata) un contratto di compravendita mediante il quale fu trasferita la proprietà di un fondo rustico.

Corrisposto dall’acquirente un congruo acconto, fu pattuito che il saldo sarebbe stato versato in occasione della stipula dell’atto pubblico, funzionale unicamente alla trascrizione dell’avvenuto trasferimento della proprietà del predio.

Convocata presso il Notaio, la venditrice rifiutò di stipulare l’atto pubblico sostenendo (senza esplicitarne le ragioni) che il contratto di compravendita fosse nullo.

Identica posizione ella assunse una volta convenuta in giudizio, e con la comparsa di costituzione e di risposta illustrò la ragione della ritenuta nullità: la mancata allegazione al contratto del certificato di destinazione urbanistica del fondo.

L’acquirente, allora, conseguì il certificato contenente le prescrizioni urbanistiche alla data del contratto, lo depositò per via telematica, ed infine – in occasione della prima udienza successiva alla costituzione in giudizio della convenuta – comparve personalmente e dichiarò di confermare e convalidare il negozio giuridico secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 4 bis, del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380.

Completata l’istruttoria, la venditrice obiettò, in sede di discussione della causa, che l’acquirente non avesse provato la continuità degli acquisti precedenti del bene, sino a risalire all’acquisto a titolo originario.

I passi salienti della sentenza

Mediante la sentenza in commento, il Tribunale ha affermato (almeno) due interessanti princìpi:

  1. la facoltà di confermare e convalidare il contratto di compravendita nullo perchè non corredato dal certificato di destinazione urbanistica del fondo rustico che ne è oggetto, prevista dall’articolo 30, comma 4 bis, del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380, può essere esercitata da ciascuna delle parti anche mediante la allegazione del certificato al fascicolo processuale e mediante la dichiarazione resa in udienza della volontà di convalidare e confermare il negozio giuridico, dal momento che “il verbale di udienza è atto pubblico e, in quanto tale, produce gli effetti di cui all’articolo 2699 del Codice Civile anche per le volontà dispositive di diritti immobiliari in esso esplicitate”;
  2. avendo la causa lo scopo di accertare la giuridica efficacia e vincolatività tra le parti di un contratto tra loro stipulato, ed essendo dunque “relativa ad un rapporto obbligatorio di natura negoziale”, non è richiesta la prova relativa alla continuità degli acquisti precedenti del bene, sino a risalire all’acquisto a titolo originario, che è propria della domanda di revindica la quale “è di natura reale”.

 

Avv. Alfredo Lovelli