Integra la fattispecie di reato di cui all’art. 314 c.p. il soggetto che, procedendo ad un’autoliquidazione, si appropri di una cosa o di una somma di denaro destinata ad un pubblico servizio, senza che ciò comporti necessariamente un danno per la Pubblica Amministrazione.

Questo è quanto ha statuito la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con la sentenza n. 29188/2021.

Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità, la ricorrente – nella sua qualità di legale rappresentante di una società in accomandita semplice – ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno con la quale veniva confermata la condanna pronunciata dal Giudice di primo grado per il delitto di peculato previsto e punito dall’art. 314 c.p.

Nel caso specifico, la ricorrente si era appropriata di alcune somme di denaro spettanti al Comune di San Marzano sul Sarno a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi dalla società per il servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero del Comune campano.

L’imputata, dunque, ricorreva per Cassazione adducendo due motivi:

  1. con il primo, la ricorrente ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini della dimostrazione della totale assenza del dolo in capo all’imputata.

Quest’ultima, infatti, ha in primo luogo dedotto di aver ritenuto le somme a titolo di compensazione di un proprio credito – oggetto di pregresso contenzioso con il Comune – ed ha lamentato che il Tribunale, dopo aver ammesso (ai sensi dell’art. 507 c.p.p.) la prova testimoniale di alcuni funzionari comunali chiamati proprio a riferire in merito all’esistenza di questo pregresso credito, ha revocato la relativa ordinanza, impedendo dunque di provare detta circostanza, ritenuta dalla difesa decisiva ai fini del giudizio; in secondo, ha lamentato la conseguente illogicità della sentenza di appello, là dove ha ritenuto irrilevante, ai fini del dolo,  la prova di quel fatto;

  1. con il secondo motivo, l’imputata ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 314 c.p. in quanto, essendo ormai scaduto il contratto di appalto che legava la società – di cui la ricorrente ne è la legale rappresentante – con il Comune, la stessa aveva pertanto perso la qualifica di incaricato di pubblico servizio, potendosi di conseguenza configurare tuttalpiù il diverso delitto di appropriazione indebita, nel frattempo estintosi per intervenuta prescrizione.

I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo “anzitutto perché aspecifico in fatto”.

Nell’impugnata sentenza, infatti, il Giudice di secondo grado ha ben motivato in merito ai dubbi circa l’esistenza del diritto di credito vantato dalla ricorrente verso il Comune e del conseguente contenzioso tra le parti, limitandosi il ricorso a riproporre la doglianza che, in ogni caso, è risultata essere manifestamente infondata in diritto.

Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – proprio in una fattispecie in cui il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell’ente per soddisfare un proprio diritto di credito che vantava nei confronti del medesimo, ricorrendo dunque ad una sorta di autoliquidazione – hanno statuito che il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della res o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca alcun danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione, è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 c.p., ovvero la legalità, l’imparzialità ed il buon andamento del suo operato (Cass., Sez. U., n. 38691 del 25 giugno 2009).

Pertanto, la ricorrente non aveva alcuna giustificazione nel trattenere le somme incassate in esecuzione del servizio svolto, né potrebbe rilevare l’eventuale sua erronea convinzione che ciò le fosse consentito, trattandosi di errore di diritto e non sul fatto.

Inoltre, la Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto l’intervenuta scadenza del contratto di appalto non è comunque sufficiente di per sé a far venire meno la qualifica pubblica dell’agente, tanto più nel caso in cui quest’ultimo – come nel caso di specie – abbia continuato a svolgere il servizio ed a riscuotere le relative somme, poi trattenute.

I Supremi Giudici, dunque, hanno rimarcato come la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato di cui all’art. 314 c.p., “è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante – a norma dell’art. 360 c.p. – che l’appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, qualora la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all’ufficio od al servizio precedentemente esercitati” (Cass., Sez. VI penale, n. 2230 dell’ 11 dicembre 2019).

 

Dott. Alessandro Lovelli